| TRIBUTI - SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE - DECLARATORIA DI CONTRASTO DI NORMA IMPOSITIVA COL DIRITTO COMUNITARIO - DIRITTO AL RIMBORSO - TERMINE DI DECORRENZA - RIMESSIONE ALLE S.U. | |
| La Sezione VI-5 ha rimesso gli atti al Primo Presidente con riguardo alla questione della decorrenza del termine per l’esercizio del diritto al rimborso di somme versate in applicazione di una norma impositiva, dichiarata in contrasto con il diritto comunitario da una sentenza della Corte di giustizia europea, termine che decorre, secondo alcune pronunce, dalla data di pagamento del tributo e, secondo altre, dalla data della decisione della Corte europea che ha dichiarato l’illegittimità comunitaria della norma interna. | |
| Testo Completo: | Ordinanza interlocutoria n. 959 del 16 gennaio 2013(Sezione Sesta-5 Civile, Presidente M. Cicala, Relatore A. Cosentino) |
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sabato 23 marzo 2013
TRIBUTI - SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA UE - DECLARATORIA DI CONTRASTO DI NORMA IMPOSITIVA COL DIRITTO COMUNITARIO - DIRITTO AL RIMBORSO - TERMINE DI DECORRENZA - RIMESSIONE ALLE S.U.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CONCUSSIONE – MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 190 DEL 2012 – ELEMENTO OGGETTIVO - COSTRIZIONE – SIGNIFICATO – DIFFERENZA CON IL CONCETTO DI “INDUZIONE” DI CUI AL REATO PREVISTO DALL’ART. 319 QUATER
| REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CONCUSSIONE – MODIFICHE INTRODOTTE DALLA LEGGE N. 190 DEL 2012 – ELEMENTO OGGETTIVO - COSTRIZIONE – SIGNIFICATO – DIFFERENZA CON IL CONCETTO DI “INDUZIONE” DI CUI AL REATO PREVISTO DALL’ART. 319 QUATER | |
| La sesta sezione penale, in una delle prime pronunce successive
all’entrata in vigore della legge n. 190 del 2012, - ha, in premessa, affermato la continuità fra l’ incriminazione prevista nel precedente testo dell’art. 317 cod. pen e quelle oggi vigenti contenute nel medesimo art. 317 e nella nuova fattispecie di cui all’art. 319 quater, comma 1, cod. pen, aggiungendo che quest’ultima, quale norma più favorevole, può essere anche applicata alle condotte precedentemente commesse; - ha, poi, delineato il significato del concetto di costrizione, che rappresenta l’elemento materiale del delitto di concussione nel nuovo testo dell’art. 317 cod. pen, individuandolo in qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità o di poteri che si risolva in una minaccia, esplicita o implicita, di un male ingiusto recante una lesione patrimoniale o non patrimoniale, costituita da danno emergente o lucro cessante. Rientra, invece, nel concetto di “induzione”, che caratterizza l’elemento oggettivo del delitto di cui all’art. 319 quater cod. pen. la condotta del pubblico ufficiale che prospetti conseguenze sfavorevoli, derivanti dall’applicazione della legge, per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità. | |
| Testo Completo: |
Sentenza n. 3251 del 5 dicembre 2012 – depositata il 22 gennaio 2013 (Sezione Sesta Penale, Presidente A. Agrò, Relatore B. Paternò Raddusa) |
ACCESSIONE INVERTITA - MODO DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DEL BENE DA PARTE DELLA P.A. – LEGITTIMITÀ – ESCLUSIONE.
| ACCESSIONE INVERTITA - MODO DI ACQUISTO DELLA PROPRIETÀ DEL BENE DA PARTE DELLA P.A. – LEGITTIMITÀ – ESCLUSIONE. | |
| Alla luce della costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, nonché dell’art. 42-bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, la realizzazione di un’opera pubblica su di un fondo oggetto di legittima occupazione in via di urgenza, non seguita dal perfezionamento della procedura espropriativa, costituisce un mero fatto, non in grado di assurgere a titolo dell’acquisto, ed è, come tale, inidonea, da sé sola, a determinare il trasferimento della proprietà in favore della P.A. | |
| Testo Completo: | |
PIGNORAMENTO DI BENE IMMOBILE – DETENZIONE IN BASE A TITOLO NON OPPONIBILE ALLA PROCEDURA – AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI DA RITARDATA CONSEGNA – TITOLARITÀ IN CAPO AL CUSTODE GIUDIZIARIO.
| PIGNORAMENTO DI BENE IMMOBILE – DETENZIONE IN BASE A TITOLO NON OPPONIBILE ALLA PROCEDURA – AZIONE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI DA RITARDATA CONSEGNA – TITOLARITÀ IN CAPO AL CUSTODE GIUDIZIARIO. | |
| Nell’ipotesi di detenzione di un immobile pignorato in forza di titolo non opponibile alla procedura esecutiva, è configurabile, in favore del custode giudiziario autorizzato ad agire in giudizio, un danno risarcibile, che deriva dall’impossibilità di proficua utilizzazione del bene e dalla difficoltà che lo stesso sia venduto quanto prima al suo valore di mercato. | |
| Testo Completo: | |
ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - AUMENTO DI SESTO - INADEMPIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO DEFINITIVO - CONSEGUENZE - CONSOLIDAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - ESCLUSIONE
| ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - AUMENTO DI SESTO - INADEMPIMENTO DELL'AGGIUDICATARIO DEFINITIVO - CONSEGUENZE - CONSOLIDAMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA - ESCLUSIONE | |
| In materia di espropriazione immobiliare, se all’aggiudicazione provvisoria segue un offerta in aumento di sesto con conseguente assegnazione definitiva ad altro soggetto, l’inadempimento di quest’ultimo determina, ex art. 587 c.p.c., la decadenza dell’aggiudicazione e la disposizione di un nuovo incanto, senza che possa rivivere la precedente aggiudicazione provvisoria. | |
| Testo Completo: |
Sentenza 15 gennaio 2013 n. 790 (Terza Sezione Civile, Presidente F. Trifone, Relatore A. Ambrosio) |
GIURISDIZIONE - RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA – DECRETO PRESIDENZIALE CONFORME AL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO – NATURA – CONSEGUENZE
| GIURISDIZIONE - RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA – DECRETO PRESIDENZIALE CONFORME AL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO – NATURA – CONSEGUENZE | |
| Il decreto del Presidente della Repubblica che decide sul ricorso straordinario in conformità al parere del Consiglio di Stato è un atto giurisdizionale in senso sostanziale, come tale impugnabile in cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione | |
| Testo Completo: |
Sentenza n. 23464 del 19 dicembre 2012 (Sezioni Unite Civili, Presidente R. Preden, Relatore G. Amoroso) |
FAMIGLIA - MATRIMONIO - ACCORDI PREMATRIMONIALI - VALIDITA' - LIMITI
| FAMIGLIA - MATRIMONIO - ACCORDI PREMATRIMONIALI - VALIDITA' - LIMITI | |
| La Prima Sezione civile ha ritenuto valido l’impegno negoziale assunto dai nubendi in caso di “fallimento” del matrimonio, qualificandolo non come accordo prematrimoniale in vista del divorzio, ma come contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell’autonomia negoziale dei coniugi diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell’art. 1322, secondo comma c.c. | |
| Testo Completo: | Sentenza n. 23713 del 23 dicembre 2012 (Prima Sezione Civile, Presidente C. Carnevale, Relatore M. Dogliotti) |
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SPESE DI GIUDIZIO - LIQUIDAZIONE - ATTIVITA' PROCESSUALE SVOLTA E CONCLUSA NELLA VIGENZA DEL D.M. N. 127 DEL 2004 - APPLICAZIONE ODIERNA DELLA TABELLA ALLORA VIGENTE - CRITERI
| SPESE GIUDIZIALI CIVILI - SPESE DI GIUDIZIO - LIQUIDAZIONE - ATTIVITA' PROCESSUALE SVOLTA E CONCLUSA NELLA VIGENZA DEL D.M. N. 127 DEL 2004 - APPLICAZIONE ODIERNA DELLA TABELLA ALLORA VIGENTE - CRITERI | |
| Quando il giudice debba procedere alla liquidazione delle spese “ora per allora” – in riferimento ad un’attività processuale conclusa nella vigenza del d.m. n. 127 del 2004 e prima dell’entrata in vigore del d.m. n. 140 del 2012 – la liquidazione va compiuta alla luce delle vecchie tariffe, senza che sia possibile applicare i nuovi parametri (principio enunciato in un caso di cassazione con decisione nel merito). | |
| Testo Completo: |
Sentenza n. 23318 del 18 dicembre 2012 (Sezione Terza Civile, Presidente G. B. Petti, Relatore G.L. Barreca) |
ESECUZIONE FORZATA - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE - UFFICIALE GIUDIZIARIO - POTERE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DI APPARTENENZA DEI BENI RINVENUTI NELL'ABITAZIONE DEL DEBITORE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE
| ESECUZIONE FORZATA - ESPROPRIAZIONE MOBILIARE PRESSO IL DEBITORE - UFFICIALE GIUDIZIARIO - POTERE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI DI APPARTENENZA DEI BENI RINVENUTI NELL'ABITAZIONE DEL DEBITORE - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE | |
| In tema di espropriazione mobiliare presso il debitore, l’art. 513 cod. proc. civ. pone una presunzione di appartenenza al debitore dei beni che si trovano nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Pertanto, poiché l’attività svolta dall’ufficiale giudiziario in sede di pignoramento mobiliare è meramente esecutiva, deve ritenersi preclusa al medesimo qualsiasi valutazione giuridica dei titoli di appartenenza dei beni da sottoporre al pignoramento, rimanendo a disposizione degli eventuali terzi proprietari lo strumento processuale dell’opposizione di terzo all’esecuzione. | |
| Testo Completo: |
Sentenza n. 23625 del 20 dicembre 2012 (Sezione Terza Civile, Presidente F. Trifone, Relatore F. M. Cirillo) |
PROCESSO CIVILE - RICUSAZIONE DEL GIUDICE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - AUTOMATISMO - ESCLUSIONE - DECISIONE SULL'ISTANZA DI RICUSAZIONE - POSSIBILITA' DI DECISIONE DELLA CAUSA DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 190 C.P.C. - SUSSISTENZA
| PROCESSO CIVILE - RICUSAZIONE DEL GIUDICE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - AUTOMATISMO - ESCLUSIONE - DECISIONE SULL'ISTANZA DI RICUSAZIONE - POSSIBILITA' DI DECISIONE DELLA CAUSA DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI DI CUI ALL'ART. 190 C.P.C. - SUSSISTENZA | |
| La presentazione dell’istanza di ricusazione non sospende mai, di per sé sola, il procedimento nel quale è avanzata. Ne consegue che, ove la decisione sulla medesima sia intervenuta in un momento anteriore alla scadenza dei termini già fissati dal giudice ricusato ai sensi dell’art. 190 c.p.c., questi ben può decidere la causa senza alcun bisogno di una formale riassunzione. | |
| Testo Completo: |
Sentenza n. 22917 del 13 dicembre 2012 (Sezione Terza Civile, Presidente G. Salmè, Relatore F. De Stefano) |
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