Sentenza n. 29362 ud. 22/07/2020 - deposito del 22/10/2020
La Seconda sezione ha affermato che l'intercettazione ambientale a mezzo captatore informatico inoculato in Italia ed eseguita anche all’estero per lo spostamento della persona intercettata, non richiede l'attivazione di una rogatoria, atteso che l’installazione del captatore avviene in territorio nazionale e la captazione nei suoi sviluppi finali e conclusivi si realizza in Italia attraverso le centrali di ricezione che fanno capo alla procura della Repubblica.
Intercettazione ambientale a mezzo di captatore informatico - Esecuzione all’estero a seguito di spostamento della persona intercettata - Rogatoria - Necessità - Esclusione.