Sentenza n. 18711 ud. 18/06/2020 - deposito del 19/06/2020
In tema di mandato di arresto europeo, la Sesta sezione ha affermato che la corte di appello, nel caso in cui disponga l’acquisizione di documentazione o informazioni integrative dallo Stato membro d’emissione ai sensi degli artt. 6 e 16 della legge n. 69 del 2005, è tenuta a verificare che l’inoltro della relativa richiesta venga eseguito con modalità tali da garantire che la stessa sia effettivamente pervenuta all’autorità giudiziaria straniera, non essendo sufficiente l’impiego di mezzi di comunicazione telematica che facciano solo presumere la ricezione di quella richiesta.
MANDATO DI ARRESTO EUROPEO – RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE O INFORMAZIONI INTEGRATIVE - INOLTRO CON MODALITÀ TALI DA GARANTIRE CHE LA RICHIESTA SIA EFFETTIVAMENTE PERVENUTA ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA STRANIERA – VERIFICA - NECESSITÀ.
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