Sentenza n. 10414 del 01/06/2020
Nell’ipotesi di trasferimento di azienda in accertato stato di crisi aziendale, ai sensi dell’art. 2, comma 5, lett. c) della l. n. 675 del 1977, ovvero in amministrazione straordinaria, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell’attività (come, nella specie, per la cessione di parte del compendio aziendale da Alitalia C.A.I. a Alitalia S.A.I.), l’accordo sindacale ex art. 47, comma 4-bis, della l. n. 428 del 1990, può prevedere deroghe all’art. 2112 c.c. concernenti le condizioni lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, in attuazione della direttiva 2001/23/CE.
Trasferimento di azienda in accertato stato di crisi aziendale ovvero in amministrazione straordinaria – Continuazione o mancata cessazione di attività – Accordo sindacale ex art. 47, comma 4-bis, l. n. 428 del 1990 – Deroghe all’art. 2112 c.c. – Limiti.