Sentenza n. 5464 ud. 26/09/2019 - deposito del 12/02/2020
Le Sezioni Unite hanno affermato che, nel giudizio di legittimità, spetta alla Corte di cassazione provvedere, ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., alla condanna generica dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato; spetta invece al giudice del rinvio o a quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato la liquidazione di tali spese mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83, d.P.R. n. 115 del 2002.
PARTE CIVILE AMMESSA AL PATROCINIO A CARICO DELLO STATO – LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI SOSTENUTE NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ – COMPETENZA.