MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - DECORRENZA DEI TERMINI DI FASE PER EFFETTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 32/14 - SCARCERAZIONE NELLA FASE SUCCESSIVA (CD. ORA PER ALLORA) – POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE.
Sentenza n. 44895 ud. 17/07/2014 - deposito del 28/10/2014
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che, in tema di custodia cautelare, la sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272 del 2005, convertito con modifiche dalla legge n. 49 del 2006, non determina effetti retroattivi “ora per allora” in relazione ai termini di durata massima per le fasi esaurite prima della pubblicazione della sentenza stessa, attesa l’autonomia di ciascuna fase. (In motivazione la Corte ha chiarito che il rapporto cautelare si struttura come attività complessa composta da segmenti autonomi, costituenti le fasi, sicché deve ritenersi esaurito in relazione a ciascuna di esse).