Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
Il sito non riveste alcun carattere di ufficialità, nè alcun collegamento con gli organi giurisdizionali.


E' possibile scaricare il testo completo della sentenza (in formato pdf) cliccando sul link posizionato sotto la massima.

mercoledì 29 ottobre 2014

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - DECORRENZA DEI TERMINI DI FASE PER EFFETTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 32/14 - SCARCERAZIONE NELLA FASE SUCCESSIVA (CD. ORA PER ALLORA) – POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE.

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - DECORRENZA DEI TERMINI DI FASE PER EFFETTO DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 32/14 - SCARCERAZIONE NELLA FASE SUCCESSIVA (CD. ORA PER ALLORA) – POSSIBILITÀ - ESCLUSIONE.

Sentenza n. 44895 ud. 17/07/2014 - deposito del 28/10/2014

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno affermato che, in tema di custodia cautelare, la sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, con la quale è stata dichiarata l’incostituzionalità degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del d.l. n. 272 del 2005, convertito con modifiche dalla legge n. 49 del 2006, non determina effetti retroattivi “ora per allora” in relazione ai termini di durata massima per le fasi esaurite prima della pubblicazione della sentenza stessa, attesa l’autonomia di ciascuna fase. (In motivazione la Corte ha chiarito che il rapporto cautelare si struttura come attività complessa composta da segmenti autonomi, costituenti le fasi, sicché deve ritenersi esaurito in relazione a ciascuna di esse).


Presidente: G. Santacroce,
Relatore: G. Diotallevi

martedì 28 ottobre 2014

IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') – INDAGINI PRELIMINARI - ORDINANZA CON CUI IL GIP DICHIARA LA PROPRIA INCOMPETENZA- IMPUGNABILITA' - ESCLUSION

IMPUGNAZIONI - CASI E MEZZI (TASSATIVITA') – INDAGINI PRELIMINARI - ORDINANZA CON CUI IL GIP DICHIARA LA PROPRIA INCOMPETENZA- IMPUGNABILITA' - ESCLUSIONE

Sentenza n. 42030 ud. 17/07/2014 - deposito del 09/10/2014


Le Sezioni Unite hanno affermato che, è inoppugnabile, salvo che sia abnorme, l’ordinanza con la quale, nel corso delle indagini preliminari, il giudice, ai sensi dell’art. 22, comma 1, cod. proc. pen. , riconosce la propria incompetenza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.
 


Presidente: G. Santacroce
Relatore: M. Vessichelli