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lunedì 7 aprile 2014

SICUREZZA PUBBLICA - SCOMMESSE - CONCESSIONE - LICENZA DI P.S. - MANCANZA - DISCIPLINA CONTENUTA NEL D.L. N. 16 DEL 2012 - INCOMPATIBILITA' CON GLI ARTT. 49 E 56 DEL T.F.U.E. - RINVIO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA U.E. - QUESTIONE PREGIUDIZIALE

SICUREZZA PUBBLICA - SCOMMESSE - CONCESSIONE - LICENZA DI P.S. - MANCANZA - DISCIPLINA CONTENUTA NEL D.L. N. 16 DEL 2012 - INCOMPATIBILITA' CON GLI ARTT. 49 E 56 DEL T.F.U.E. - RINVIO ALLA CORTE DI GIUSTIZIA U.E. - QUESTIONE PREGIUDIZIALE
Con ordinanza depositata il 3 aprile 2014, la Corte di cassazione, in un procedimento relativo al reato di esercizio abusivo di giuoco o di scommessa, ed avendo riguardo alla disciplina relativa alle concessioni per l’esercizio di scommesse sportive introdotta dal d.l. 2 marzo 2012, n. 16, ha:
a) disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea per l’interpretazione degli artt. 49 e ss. e 56 ss. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, al fine di chiarire se gli stessi ostano a che venga bandita una gara riguardante concessioni di durata inferiore rispetto a quelle rilasciate in precedenza, eventualmente al fine di allineare le scadenze temporali dei diversi rapporti concessori, ed ancora a che sia prevista una cessione a titolo non oneroso dell’uso dei beni di proprietà dei beneficiari delle nuove concessioni, costituenti la rete di gestione e raccolta del gioco, in caso di cessazione dell’attività;
b) dichiarato manifestamente infondati i profili di prospettata incompatibilità della nuova disciplina – nelle parti attinenti alla mancata revoca delle precedenti concessioni, alla previsione di cause di revoca, sospensione e decadenza delle concessioni, alla regola dell’esclusività della raccolta dei giuochi pubblici in capo ai nuovi concessionari, e al divieto di cessione della titolarità della concessione – con i principi posti dai citati artt. 49 e ss. e 56 e ss. del T.F.U.E.
 
Testo Completo:Ordinanza n. 15181 del 5 febbraio 2014 - depositata il 3 aprile 2014
(Terza Sezione Penale, Presidente S. F. Mannino, Relatore G. Andreazza)