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sabato 5 aprile 2014

PROCESSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA PRETESA TRIBUTARIA - MANCATA NOTIFICAZIONE DI ATTO PRESUPPOSTO -

PROCESSO TRIBUTARIO - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLA PRETESA TRIBUTARIA - MANCATA NOTIFICAZIONE DI ATTO PRESUPPOSTO -
ART. 19, COMMA 3, DEL D.LGS. N. 546 DEL 1992 - INTERPRETAZIONE - POSSIBILITA' PER IL GIUDICE TRIBUTARIO, IN ASSENZA DI SPECIFICA DOMANDA O PREVISIONE DI LEGGE CHE RICHIEDA UN ACCERTAMENTO CON EFFICACIA DI GIUDICATO, DI PROCEDERE ALLA RICOGNIZIONE DELL'ATTO PRESUPPOSTO "INCIDENTER TANTUM" - RIMESSIONE ALLE S.U.
La Sezione Tributaria, ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione, ritenuta di massima di particolare importanza, relativa alla possibilità, o meno, di interpretare l’art. 19, comma 3, del d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel senso che, laddove non obbliga ad impugnare l’atto presupposto, dovrebbe consentire al giudice tributario, quando manchi una specifica domanda di accertamento con efficacia di giudicato circa la pregiudiziale legittimità dell’atto prodromico e non vi sia una specifica legge che un tale giudicato imponga, una ricognizione dell’atto presupposto “incidenter tantum”, senza che da ciò debba farsi discendere alcun fittizio effetto di definitività di un atto presupposto mai notificato.
 
Testo Completo:Ordinanza 26 marzo 2014, n. 7033
(Sezione Tributaria, Presidente  A. Merone, Estensore  E. Bruschetta)