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sabato 12 aprile 2014

PREVIDENZA - FONDAZIONI DI DIRITTO PRIVATO - RIDUZIONE DELLE SANZIONI CIVILI PER OMISSIONE CONTRIBUTIVA - PRESUPPOSTO - RITARDATA EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI PUBBLICI -

PREVIDENZA - FONDAZIONI DI DIRITTO PRIVATO - RIDUZIONE DELLE SANZIONI CIVILI PER OMISSIONE CONTRIBUTIVA - PRESUPPOSTO - RITARDATA EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI PUBBLICI -
NOZIONE - SOMME PERCEPITE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI PRESTAZIONI SANITARIE IN CONVENZIONE - ESCLUSIONE
Le somme percepite da una Fondazione di diritto privato per le prestazioni sanitarie somministrate in convenzione nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale non rientrano nella nozione di “contributi e finanziamenti pubblici”, di cui all’art. 1, comma 221, della legge n. 662 del 1996, la cui ritardata erogazione giustifica la riduzione, al tasso legale, delle sanzioni civili dovute in caso di omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali.
 
Testo Completo:Sentenza 7 aprile 2014, n. 8079
(Sezione Lavoro, Presidente G. Coletti De Cesare, Relatore A. Manna)