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domenica 30 marzo 2014

SEQUESTRO PENALE – TERZO TITOLARE DI DIRITTO DI CREDITO ASSISTITO DA GARANZIA REALE - TUTELA ANTICIPATA IN SEDE CIVILE O PENALE

SEQUESTRO PENALE – TERZO TITOLARE DI DIRITTO DI CREDITO ASSISTITO DA GARANZIA REALE - TUTELA ANTICIPATA IN SEDE CIVILE O PENALE
– ESCLUSIONE – TUTELA ‘POSTICIPATA’ DAVANTI AL GIUDICE DELL’ESECUZIONE PENALE – AMMISSIONE – APPLICABILITA’ DELLA NORMATIVA DI TUTELA DEI TERZI PREVISTA DAL D. LGS.VO N. 159 DEL 2011 IN MATERIA DI PREVENZIONE REALI - ESCLUSIONE
La Seconda Sezione penale della Corte ha stabilito che:
- il sequestro penale può essere disposto anche su beni gravati da garanzia reale non essendovi incompatibilità giuridica tra il sequestro (e la successiva confisca) e il diritto di credito del terzo assistito da garanzia reale. Il terzo creditore può ottenere la soddisfazione del suo diritto soltanto davanti al giudice dell’esecuzione penale, a seguito della decisione definitiva sulla confisca; non è invece legittimato a una tutela "in via anticipata" né nelle forme della richiesta di revoca del sequestro penale, né attraverso la promozione o prosecuzione dell’azione esecutiva civile;
- la normativa prevista per i sequestri di prevenzione al Titolo IV del d. lgs.vo n. 159 del 2011 (cd. codice antimafia) ed intitolata "la tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali", non si applica ai sequestri penali, neppure a quelli funzionali alla confisca prevista dall’art. 12 sexies del d.l. n. 306 del 1992, convertito nella legge n. 356 dello stesso anno.
 
Testo Completo:Sentenza n. 10471 del 12 febbraio 2014 - depositata il 5 marzo 2014 (Sezione Seconda Penale, Presidente A. Esposito, Relatore G. Rago)