Le Sezioni unite hanno enunciato il principio secondo il quale, nel regime intermedio tra il d.lgs. n. 40 del 2006 e il d.lgs. n. 150 del 2011, nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione l’appello deve essere proposto con citazione e non con ricorso, la cui erronea utilizzazione è suscettibile di sanatoria solo a condizione che, nel termine previsto dalla legge, l’atto sia stato non solo depositato nella cancelleria del giudice ma anche notificato alla controparte.
Sentenza n. 2907 del 10 febbraio 2014
(Sezioni Unite Civili, Presidente F. Miani Canevari, Relatore S. Petitti)