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domenica 2 febbraio 2014

RESPONSABILITA' PER COLPA MEDICA - ESCLUSIONE NEI CASI DI COLPA LIEVE AI SENSI DELL'ART. 3 LEGGE N. 189 DELL'8 NOVEMBRE 2012 - FATTISPECIE

RESPONSABILITA' PER COLPA MEDICA - ESCLUSIONE NEI CASI DI COLPA LIEVE AI SENSI DELL'ART. 3 LEGGE N. 189 DELL'8 NOVEMBRE 2012 - FATTISPECIE
La Quinta sezione della Corte di Cassazione ha escluso la configurabilità della colpa lieve contemplata dall’art 3 della legge n. 189 del 2012, in relazione alla condotta del primario di un reparto di ginecologia che ebbe a rinviare un parto cesareo già programmato come intervento urgente, non impedendo in tal modo l’interruzione della gravidanza della paziente ricoverata con una diagnosi di epatogestosi . I giudici della Suprema Corte, in particolare, hanno escluso che tale condotta, non accompagnata oltretutto da un monitoraggio cardiografico laddove erano stati evidenziati sintomi di tachicardia fetale, fosse conforme “ a buone pratiche” accreditate dalla comunità scientifica così come richiesto dalla nuova normativa ai fini dell’esclusione della responsabilità penale del sanitario.
 
Testo Completo:Sentenza n. 660 del 13 novembre 2013 - depositata il 10 gennaio 2014
(Sezione Quinta Penale, Presidente S. Palla, Relatore C. Zaza)