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giovedì 5 dicembre 2013

IVA – SISTEMA DEL REVERSE CHARGE – INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI FORMALI E CONTABILI – SANZIONE DEL DINIEGO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE – INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO EUROUNITARIO – RIMESSIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE.

IVA – SISTEMA DEL REVERSE CHARGE – INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI FORMALI E CONTABILI – SANZIONE DEL DINIEGO DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE – INTERPRETAZIONE DEL DIRITTO EUROUNITARIO – RIMESSIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL’UNIONE.
La S.C., a norma dell’art. 267 del Trattato di funzionamento dell’Unione Europea, ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione le questioni pregiudiziali, chiedendo di stabilire: 1) se i principi dichiarati dalla CGUE, nella sentenza 8 maggio 2008 (in cause riunite C-95/07 e C-96/07), secondo i quali gli artt. 18, n. 1, lett. d), e 22 della Sesta direttiva 77/388, come modificati dalla Dir. 91/680/CEE sull’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, ostano ad una prassi di rettifica delle dichiarazioni e di accertamento dell’IVA la quale sanzioni un’inosservanza, per un verso, degli obblighi derivanti dalle formalità introdotte dalla normativa nazionale in applicazione di tale art. 18, n. 1, lett. d), e, per altro verso, degli obblighi contabili nonché di dichiarazione risultanti, rispettivamente, dal detto art. 22, nn. 2 e 4, con il diniego del diritto a detrazione in caso di applicazione del regime dell’inversione contabile, siano applicabili anche in caso di totale inosservanza degli obblighi previsti dalla medesima normativa quando non vi è comunque dubbio circa la posizione di soggetto tenuto al pagamento dell’imposta e del suo diritto alla detrazione; 2) se le espressioni obblighi sostanziali, substantive requirements e exigences de fond, utilizzate dalla Corte di Giustizia nelle diverse versioni linguistiche della citata sentenza 8 maggio 2008, si riferiscono, rispetto alle ipotesi di inversione contabile prevista in materia di IVA, alla necessità del pagamento del tributo oppure all’assunzione del debito d’imposta ovvero ancora all’esistenza delle condizioni sostanziali che giustificano l’assoggettamento del contribuente allo stesso tributo e che disciplinano il diritto alla detrazione volto a salvaguardare il principio di neutralità (es. inerenza, imponibilità e totale detraibilità).
 
Testo Completo: