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martedì 22 ottobre 2013

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DELLA PARTE CIVILE - SUCCESSIONE DI LEGGI - SPESE "GENERALI" O "FORFETTARIE" - CORRESPONSIONE - ESCLUSIONE

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DELLA PARTE CIVILE - SUCCESSIONE DI LEGGI - SPESE "GENERALI" O "FORFETTARIE" - CORRESPONSIONE - ESCLUSIONE
La seconda sezione penale della Corte di cassazione (sulla scia della giurisprudenza civile: Sez. un. civ., sentenza n. 17405 del 2012) ha ribadito che le spese processuali sostenute dalla parte civile devono essere liquidate secondo i nuovi parametri introdotti dal d.m. 20 luglio 2012, n. 140, ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate.
Inoltre, preso atto che l’art. 13, comma 10, della l. 31 dicembre 2012, n. 247 ha reintrodotto il diritto alla corresponsione di "(…) una somma per il rimborso delle spese forfettarie", la cui misura massima sarà determinata da un emanando decreto del Ministro della Giustizia, ha ritenuto che, fino a quando non sia emanato tale decreto, la predetta disposizione deve ritenersi in concreto non operante.
Le spese sostenute dalla parte civile costituita vanno, pertanto, allo stato liquidate con riguardo ai soli compensi, esborsi documentati rimborsabili ed accessori di legge (IVA e CPA), mentre non è dovuto il rimborso delle “spese forfettarie”.
 
Testo Completo:Sentenza n. 43143 del 17 luglio 2013 - depositata il 22 ottobre 2013(Sezione Seconda Penale, Presidente C. Petti, Relatore S. Beltrami