REATO – ELEMENTO PSICOLOGICO – COLPA – COLPA PROFESSIONALE MEDICA - ART. 3
LEGGE 8 NOVEMBRE 2012, N. 189 – LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ – AMBITO
APPLICATIVO
La Sezione IV della Suprema Corte ha ritenuto che, ai fini dell’accertamento della responsabilità del medico, la limitazione della responsabilità in caso di colpa lieve, introdotta dall’art. 3 della legge n. 189 del 2012, opera soltanto per le condotte professionali conformi alle linee guida contenenti regole di perizia, ma non si estende agli errori diagnostici connotati da negligenza o imprudenza.
Sentenza n. 11493, udienza del 24 gennaio 2013, depositata l’11 marzo 2013(Sezione Quarta Penale, Presidente F. Marzano, Relatore P. Piccialli)
La Sezione IV della Suprema Corte ha ritenuto che, ai fini dell’accertamento della responsabilità del medico, la limitazione della responsabilità in caso di colpa lieve, introdotta dall’art. 3 della legge n. 189 del 2012, opera soltanto per le condotte professionali conformi alle linee guida contenenti regole di perizia, ma non si estende agli errori diagnostici connotati da negligenza o imprudenza.
Sentenza n. 11493, udienza del 24 gennaio 2013, depositata l’11 marzo 2013(Sezione Quarta Penale, Presidente F. Marzano, Relatore P. Piccialli)