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sabato 23 marzo 2013

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - CADUCAZIONE - MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLA DOMANDA DI ESTRADIZIONE

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - CADUCAZIONE - MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLA DOMANDA DI ESTRADIZIONE
In tema di estradizione per l’estero secondo la normativa prevista dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, la misura coercitiva provvisoriamente applicata a norma dell’art. 715 cod. proc. pen. deve essere revocata se la domanda di estradizione ed i relativi documenti, allo scadere del termine massimo di quaranta giorni decorrente dall’arresto (che deve essere computato nel termine), non siano stati indirizzati dal Ministero della Giustizia dello Stato richiedente al Ministero della Giustizia dello Stato richiesto, ovvero trasmessi per via diplomatica, a nulla rilevando il fatto che la domanda di estradizione sia pervenuta nel termine su indicato all’Interpol (Organizzazione di internazionale di Polizia criminale) o ad altra autorità diversa da quelle sopra indicate.
Testo Completo: Sentenza n. 9092 del 23 novembre 2012 - depositata il 25 febbraio 2013(Sezione Sesta Penale, Presidente F. Serpico, Relatore G. Conti)