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sabato 23 marzo 2013

DIRITTI DELLA PERSONALITA' - DIRITTO ALL'INTEGRITA' FISICA - ESPIANTO DI RENE - COPERTURA ASSICURATIVA - OBBLIGO PER LA STRUTTURA SANITARIA

DIRITTI DELLA PERSONALITA' - DIRITTO ALL'INTEGRITA' FISICA - ESPIANTO DI RENE - COPERTURA ASSICURATIVA - OBBLIGO PER LA STRUTTURA SANITARIA
- SUSSISTENZA ANCHE IN EPOCA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 458 DEL 1967
La sentenza ha affermato, fra l’altro, che l’obbligo di stipulare una garanzia assicurativa rientra tra gli elementi essenziali del contratto di espianto di rene, le cui peculiarità risiedono nella gratuità e nella necessità di un’assoluta protezione del donatore, e che tale obbligo è attuale indipendentemente dall’entrata in vigore del regolamento di attuazione della legge n. 458 del 1967.
Testo Completo: Sentenza n. 1874 del 28 gennaio 2013(Terza Sezione Civile, Presidente F. Trifone, Relatore F. Uccella)