CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE - RISCOSSIONE DEI
CONTRIBUTI TRAMITE AGENTE - AZIONE DELLA CASSA CONTRO L’AGENTE PER OMESSO
RIVERSAMENTO DEGLI IMPORTI A RUOLO - GIURISDIZIONE ORDINARIA – SUSSISTENZA.
La controversia tra la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e l'agente di riscossione dei contributi degli iscritti, che abbia omesso il riversamento degli importi a ruolo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non alla giurisdizione della Corte dei conti, poiché la natura "pubblica" della contribuzione, inerente alla sua finalità istituzionale, riguarda unicamente il rapporto previdenziale tra la Cassa e il proprio iscritto.
Ordinanza n. 10132 del 20 giugno 2012
(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore M. D'Alonzo)
La controversia tra la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e l'agente di riscossione dei contributi degli iscritti, che abbia omesso il riversamento degli importi a ruolo, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non alla giurisdizione della Corte dei conti, poiché la natura "pubblica" della contribuzione, inerente alla sua finalità istituzionale, riguarda unicamente il rapporto previdenziale tra la Cassa e il proprio iscritto.
Ordinanza n. 10132 del 20 giugno 2012
(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore M. D'Alonzo)