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Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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giovedì 31 maggio 2012

DICHIARAZIONE DELLA NULLITÀ DELLA CITAZIONE PER GENERICITÀ – RICORSO PER CASSAZIONE – POTERI DELLA CORTE – ESTENSIONE.

DICHIARAZIONE DELLA NULLITÀ DELLA CITAZIONE PER GENERICITÀ – RICORSO PER CASSAZIONE – POTERI DELLA CORTE – ESTENSIONE.
Le Sezioni Unite, a composizione di contrasto di giurisprudenza, hanno enunciato il seguente principio di diritto: Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell’atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell’oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all’esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.).
Testo Completo:
CIVILE:



giovedì 24 maggio 2012

MISURE CAUTELARI REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - EFFETTO ESTENSIVO NEI CONFRONTI DELL'INDAGATO NON IMPUGNANTE - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI - FATTISPECIE

MISURE CAUTELARI REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - EFFETTO ESTENSIVO NEI CONFRONTI DELL'INDAGATO NON IMPUGNANTE - AMMISSIBILITA' - CONDIZIONI - FATTISPECIE
Le Sezioni Unite, senza pronunciarsi sulla questione controversa (che era la seguente: «se l’omessa trasmissione al tribunale del riesame, nel termine di cinque giorni dall’avviso, di alcuni degli atti posti a fondamento della richiesta di misura cautelare reale ne comporti l’inefficacia sopravvenuta o se, invece, il tribunale possa richiedere all’autorità procedente l’invio degli atti mancanti»), hanno preliminarmente affrontato la questione dell’effetto estensivo, nei confronti dei ricorrenti, dell’accoglimento, da parte di una Sezione semplice di questa Corte, dell’impugnazione proposta da uno solo dei coindagati avverso una precedente ordinanza “interlocutoria” emessa nell’ambito dello stesso procedimento e riguardante tutti gli indagati, ritenendo applicabile nel caso di specie il principio a suo tempo fissato dalle Sezioni Unite in tema di misure cautelari reali, secondo cui l’estensione degli effetti favorevoli della decisione si verifica a condizione che detta decisione non sia fondata su “motivi personali” dell’impugnante e che il procedimento stesso sia sorto e si sia svolto in modo unitario e cumulativo (Sez. Un., sent. n. 34623 del 26/06/2002, Di Donato, Rv. 222261). (In applicazione di tale principio, le Sezioni Unite hanno annullato senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiarato la perdita di efficacia del decreto di sequestro preventivo, ritenendo il carattere dell’unitarietà del procedimento, sul rilievo che l’impugnazione autonomamente proposta da uno dei coindagati avverso un provvedimento interlocutorio non ne ha determinato la frammentazione, essendo lo stesso proseguito unitariamente nei confronti di tutti e quattro i ricorrenti, ma ha comportato un’anticipazione di decisione su uno degli aspetti procedurali, che anche gli altri coindagati avevano coltivato con un ricorso assegnato ad altra Sezione della Corte).
Testo Completo: Sentenza n. 19046 del 29 marzo 2012 - depositata il 18 maggio 2012
(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore M. Fumo)