GIURISDIZIONE CIVILE – GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA – IMPIEGO
PUBBLICO – DISCRIMINE TEMPORALE DEL 30 GIUGNO 1998 – RILEVANZA
Le Sezioni Unite Civili, dando seguito al principio di eccezionalità della giurisdizione del giudice amministrativo in tema di pubblico impiego contrattualizzato, hanno affermato che non basta a radicare tale giurisdizione il dato formale della cessazione del rapporto di lavoro prima del 30 giugno 1998, ai sensi dell’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, dovendosi viceversa dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario se lo richiedono concrete esigenze di tutela per pretese sorte dopo tale data, seppure con effetto retroattivo.
Ordinanza n. 5577 del 6 aprile 2012(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria - Relatore V. Nobile)
Le Sezioni Unite Civili, dando seguito al principio di eccezionalità della giurisdizione del giudice amministrativo in tema di pubblico impiego contrattualizzato, hanno affermato che non basta a radicare tale giurisdizione il dato formale della cessazione del rapporto di lavoro prima del 30 giugno 1998, ai sensi dell’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, dovendosi viceversa dichiarare la giurisdizione del giudice ordinario se lo richiedono concrete esigenze di tutela per pretese sorte dopo tale data, seppure con effetto retroattivo.
Ordinanza n. 5577 del 6 aprile 2012(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria - Relatore V. Nobile)