PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - AL PROCURATORE
a Sezione Lavoro ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione interpretativa circa il disposto dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, che impone al procuratore, esercente in un giudizio fuori della “circoscrizione del tribunale” cui è assegnato, di eleggere domicilio nel luogo dove ha sede il giudice, poiché altrimenti si intende eletto domicilio presso la cancelleria, essendo controverso se tale elezione di domicilio “ex lege” valga soltanto per il giudizio di primo grado (salvo il caso del procuratore esercente fuori distretto) oppure anche ai fini dell’impugnazione (ai fini, cioè, della notifica della sentenza per il decorso del termine breve e della notifica dell’atto di gravame).
Testo Completo: Ordinanza interlocutoria n. 702 del 18 gennaio 2012
(Sezione Lavoro, Presidente P. Stile - Estensore G. Mammone)
a Sezione Lavoro ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione interpretativa circa il disposto dell’art. 82 del r.d. n. 37 del 1934, che impone al procuratore, esercente in un giudizio fuori della “circoscrizione del tribunale” cui è assegnato, di eleggere domicilio nel luogo dove ha sede il giudice, poiché altrimenti si intende eletto domicilio presso la cancelleria, essendo controverso se tale elezione di domicilio “ex lege” valga soltanto per il giudizio di primo grado (salvo il caso del procuratore esercente fuori distretto) oppure anche ai fini dell’impugnazione (ai fini, cioè, della notifica della sentenza per il decorso del termine breve e della notifica dell’atto di gravame).
Testo Completo: Ordinanza interlocutoria n. 702 del 18 gennaio 2012
(Sezione Lavoro, Presidente P. Stile - Estensore G. Mammone)