ESECUZIONE - PROCEDIMENTO DI RECUPERO DELLE SPESE PROCESSUALI - RIPARTO TRA GIUDICE CIVILE E PENALE - CRITERI - QUESTIONI DI GIURISDIZIONE O DI COMPETENZA
Chiamate a decidere se il giudice penale, adito con le forme dell’incidente di esecuzione, difetti di giurisdizione o di competenza in ordine alla domanda del condannato di accertamento dell’inesistenza dell’obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali, le Sezioni Unite hanno affermato che: (a) la domanda del condannato che, senza mettere in discussione la sussistenza e la portata della statuizione in sé della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, contesti la correttezza della loro quantificazione quale operata dall’ufficio addetto a tale compito, sotto il profilo sia del calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa sia della loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna, quali desumibili dalla statuizione predetta, va proposta al giudice civile nelle forme dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.; (b) il giudice penale erroneamente investito nelle forme dell’incidente di esecuzione della domanda del condannato di accertamento dell’inesistenza dell’obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali deve dichiarare (non il proprio difetto di giurisdizione ma solo il) non luogo a provvedere sull’istanza, senza che tale declaratoria possa costituire in sé preclusione alla risottoposizione della stessa, nel rispetto dei presupposti procedurali necessari, al giudice civile competente in materia di opposizioni all’esecuzione forzata. Le Sezioni Unite hanno anche ritenuto che: (c) la questione relativa alla persistenza, a seguito dell’abrogazione dell’art. 535, comma 2, cod. proc. pen., recata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, del vincolo di solidarietà della condanna alle spese del procedimento penale, in tal senso già emessa, rientra nelle attribuzioni del giudice dell’esecuzione penale; (d) l’esclusione del vincolo di solidarietà conseguente all’abrogazione dell’art. 535, comma 2, cod. proc. pen., recata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, non ha effetto sulle statuizioni di condanna alle spese emesse anteriormente in tal senso a passate in giudicato, e ciò (non per la natura processuale della suddetta disposizione abrogatrice, cui va invece riconosciuta natura di norma sostanziale, sibbene) in forza della preclusione di cui all’ultimo inciso del comma quarto dell’art. 2 cod. pen.
Testo Completo: Sentenza n. 491 del 29 settembre 2011 - depositata il 12 gennaio 2012
(Sezioni Unite Penale, Presidente E. Lupo, Relatore A. Cortese)
Chiamate a decidere se il giudice penale, adito con le forme dell’incidente di esecuzione, difetti di giurisdizione o di competenza in ordine alla domanda del condannato di accertamento dell’inesistenza dell’obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali, le Sezioni Unite hanno affermato che: (a) la domanda del condannato che, senza mettere in discussione la sussistenza e la portata della statuizione in sé della condanna al pagamento delle spese del procedimento penale, contesti la correttezza della loro quantificazione quale operata dall’ufficio addetto a tale compito, sotto il profilo sia del calcolo del concreto ammontare delle voci di spesa sia della loro pertinenza ai reati cui si riferisce la condanna, quali desumibili dalla statuizione predetta, va proposta al giudice civile nelle forme dell’opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.; (b) il giudice penale erroneamente investito nelle forme dell’incidente di esecuzione della domanda del condannato di accertamento dell’inesistenza dell’obbligazione di pagamento di determinate partite delle spese processuali deve dichiarare (non il proprio difetto di giurisdizione ma solo il) non luogo a provvedere sull’istanza, senza che tale declaratoria possa costituire in sé preclusione alla risottoposizione della stessa, nel rispetto dei presupposti procedurali necessari, al giudice civile competente in materia di opposizioni all’esecuzione forzata. Le Sezioni Unite hanno anche ritenuto che: (c) la questione relativa alla persistenza, a seguito dell’abrogazione dell’art. 535, comma 2, cod. proc. pen., recata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, del vincolo di solidarietà della condanna alle spese del procedimento penale, in tal senso già emessa, rientra nelle attribuzioni del giudice dell’esecuzione penale; (d) l’esclusione del vincolo di solidarietà conseguente all’abrogazione dell’art. 535, comma 2, cod. proc. pen., recata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, non ha effetto sulle statuizioni di condanna alle spese emesse anteriormente in tal senso a passate in giudicato, e ciò (non per la natura processuale della suddetta disposizione abrogatrice, cui va invece riconosciuta natura di norma sostanziale, sibbene) in forza della preclusione di cui all’ultimo inciso del comma quarto dell’art. 2 cod. pen.
Testo Completo: Sentenza n. 491 del 29 settembre 2011 - depositata il 12 gennaio 2012
(Sezioni Unite Penale, Presidente E. Lupo, Relatore A. Cortese)