PROCESSO CIVILE – NOTIFICAZIONE A PIU’ PARTI DELL’ATTO DI CITAZIONE O DI APPELLO – TERMINE DI COSTITUZIONE DELL’ATTORE O DELL’APPELLANTE – INDIVIDUAZIONE.
Risolvendo una questione di massima di particolare importanza, le SU – confermando l’indirizzo giurisprudenziale consolidato a partire dal 1997 – affermano che, in caso di notificazione a più parti, il termine di dieci giorni entro il quale l’attore (ai sensi dell’art. 165 cod. proc. civ.) o l’appellante (ai sensi dell’art. 347 cod. proc. civ., che alla prima disposizione fa rinvio) devono costituirsi, decorre dalla prima notificazione, non dall’ultima. Nel pervenire a questa conclusione, le SU premettono una considerazione di metodo. Rilevano che “se la formula del segmento di legge processuale, la cui interpretazione è nuovamente in discussione, è rimasta inalterata, una sua diversa interpretazione non ha ragione di essere ricercata e la precedente abbandonata, quando l’una e l’altra siano compatibili con la lettera della legge, essendo da preferire – e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario – l’interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile. Soltanto fattori esterni alla formula della disposizione di cui si discute – derivanti da mutamenti intervenuti nell’ambiente processuale in cui la formula continua a vivere, o dall’emersione di valori prima trascurati – possono giustificare l’operazione che consiste nell’attribuire alla disposizione un significato diverso”.
Sentenza n. 10864 del 18 maggio 2011
(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore R. Vivaldi)
Risolvendo una questione di massima di particolare importanza, le SU – confermando l’indirizzo giurisprudenziale consolidato a partire dal 1997 – affermano che, in caso di notificazione a più parti, il termine di dieci giorni entro il quale l’attore (ai sensi dell’art. 165 cod. proc. civ.) o l’appellante (ai sensi dell’art. 347 cod. proc. civ., che alla prima disposizione fa rinvio) devono costituirsi, decorre dalla prima notificazione, non dall’ultima. Nel pervenire a questa conclusione, le SU premettono una considerazione di metodo. Rilevano che “se la formula del segmento di legge processuale, la cui interpretazione è nuovamente in discussione, è rimasta inalterata, una sua diversa interpretazione non ha ragione di essere ricercata e la precedente abbandonata, quando l’una e l’altra siano compatibili con la lettera della legge, essendo da preferire – e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario – l’interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile. Soltanto fattori esterni alla formula della disposizione di cui si discute – derivanti da mutamenti intervenuti nell’ambiente processuale in cui la formula continua a vivere, o dall’emersione di valori prima trascurati – possono giustificare l’operazione che consiste nell’attribuire alla disposizione un significato diverso”.
Sentenza n. 10864 del 18 maggio 2011
(Sezioni Unite Civili, Presidente P. Vittoria, Relatore R. Vivaldi)