ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI - RESPONSABILITA' PER "MALA GESTIO" NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PRESUPPOSTI - ACCERTAMENTO - CRITERI
Il termine di adempimento di 60 giorni che la legge accorda all’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli per adempiere la propria obbligazione risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato rileva anche nei rapporti tra assicuratore ed assicurato, in quanto la colposa violazione di quel termine fa sorgere in capo all’assicuratore una responsabilità per mala gestio nei confronti dell’assicurato, se a causa del ritardo il risarcimento, capiente all’epoca del sinistro, sia divenuto incapiente; ricorrendo tale ipotesi l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato per l’intero risarcimento cui questi sia tenuto verso il danneggiato.
Testo Completo: Sentenza n. 1083 del 18 gennaio 2011
(Sezione Terza Civile, Presidente F. Trifone, Relatore A. Amatucci)
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Il termine di adempimento di 60 giorni che la legge accorda all’assicuratore della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli per adempiere la propria obbligazione risarcitoria nei confronti del terzo danneggiato rileva anche nei rapporti tra assicuratore ed assicurato, in quanto la colposa violazione di quel termine fa sorgere in capo all’assicuratore una responsabilità per mala gestio nei confronti dell’assicurato, se a causa del ritardo il risarcimento, capiente all’epoca del sinistro, sia divenuto incapiente; ricorrendo tale ipotesi l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato per l’intero risarcimento cui questi sia tenuto verso il danneggiato.
Testo Completo: Sentenza n. 1083 del 18 gennaio 2011
(Sezione Terza Civile, Presidente F. Trifone, Relatore A. Amatucci)
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