RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITA' STRANIERE - MANDATO DI ARRESTO EUROPEO - RICHIESTA DI INFORMAZIONI INTEGRATIVE - PROROGA FORMALE DEL TERMINE PER LA DECISIONE - NECESSITA' - ESCLUSIONE
In tema di mandato di arresto europeo, quando la Corte d’appello richiede allo Stato membro di emissione le informazioni integrative ai sensi dell’art. 16 della l. n. 69/2005, non è necessario che disponga una formale proroga del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 17, comma 2, per la decisione sulla richiesta di esecuzione del m.a.e. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che la proroga è invece doverosa in tutte quelle situazioni, non espressamente disciplinate dalla legge, in cui sia ravvisata l’impossibilità oggettiva di rispettare il termine ordinario di sessanta giorni per l’adozione della decisione).
Testo Completo: Sentenza n. 821 del 1° dicembre 2010 – depositata il 17 gennaio 2011
(Sezione Sesta Penale, Presidente A. S. Agrò, Relatore E. Calvanese)
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In tema di mandato di arresto europeo, quando la Corte d’appello richiede allo Stato membro di emissione le informazioni integrative ai sensi dell’art. 16 della l. n. 69/2005, non è necessario che disponga una formale proroga del termine di sessanta giorni previsto dall’art. 17, comma 2, per la decisione sulla richiesta di esecuzione del m.a.e. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che la proroga è invece doverosa in tutte quelle situazioni, non espressamente disciplinate dalla legge, in cui sia ravvisata l’impossibilità oggettiva di rispettare il termine ordinario di sessanta giorni per l’adozione della decisione).
Testo Completo: Sentenza n. 821 del 1° dicembre 2010 – depositata il 17 gennaio 2011
(Sezione Sesta Penale, Presidente A. S. Agrò, Relatore E. Calvanese)
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