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lunedì 16 agosto 2010

TRIBUTI - MISURE STRAORDINARIE DI DEFINIZIONE DI CONTROVERSIE TRIBUTARIE, LIMITATE NEL TEMPO E CONDIZIONATE AL PAGAMENTO DI UNA PARTE

TRIBUTI - MISURE STRAORDINARIE DI DEFINIZIONE DI CONTROVERSIE TRIBUTARIE, LIMITATE NEL TEMPO E CONDIZIONATE AL PAGAMENTO DI UNA PARTE, NOTEVOLMENTE INFERIORE, DELL’ IMPOSTA DOVUTA
RIMESSIONE, IN VIA PREGIUDIZIALE, ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE

La Corte ha rimesso, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, le seguenti questioni interpretative:
se il principio del contrasto all’abuso del diritto in materia fiscale costituisca un principio fondamentale del diritto comunitario soltanto in materia di imposte armonizzate e nelle materie regolate da norme di diritto comunitario secondario, ovvero si estenda, quale ipotesi di abuso di libertà fondamentali, alle materie di imposte non armonizzate, quali le imposte dirette, quando l’imposizione ha per oggetto ritardi economici transnazionali, quale l’acquisto di diritti di godimento da parte di una società su azioni di altra società avente sede in altre Stato membro o in uno Stato terzo;
se sussista un interesse di rilevanza comunitaria alla previsione, da parte degli Stati membri, di adeguati strumenti di contrasto all’elusione fiscale in materia di imposte non armonizzate e se a tale interesse osti la non applicazione – nell’ambito di una misura di condono - del principio dell’abuso del diritto riconosciuto anche come regola del diritto nazionale e ricorra, in tal caso, una violazione dei principi ricavabili dall’art. 4, comma 3, del Trattato sull’Unione Europea;
se dai principi che governano il mercato unico possa ricavarsi un divieto di prevedere, oltre a misure straordinaria di rinuncia totale alla pretesa tributaria, misure straordinarie di definizione di controversie tributarie, limitate nel tempo e condizionate al pagamento di una parte, notevolmente inferiore, dell’ imposta dovuta;
se il principio di non discriminazione e la disciplina in materia di aiuti di Stato ostino al regime di definizione delle controversie fiscali di cui si tratta nella causa all’esame della S.C.;
se il principio di effettività dell’applicazione del diritto comunitario osti ad una disciplina processuale straordinaria e limitata nel tempo, che sottrae il controllo di legittimità (e in particolare quello su una corretta interpretazione e applicazione del diritto comunitario) al giudice di vertice, cui incombe l’obbligo di rimettere questioni pregiudiziali di validità e d’interpretazione alla Corte di Giustizia dell’ Unione Europea.

Testo Completo: Ordinanza interlocutoria n. 18055 del 4 agosto 2010

(Sezione Tributaria, Presidente E. Altieri, Relatore S. Sotgiu
)

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