LAVORO PUBBLICO – DIRIGENTI – RECESSO DELLA PA - PARERE DEL COMITATO DEI GARANTI
La S.C. ha statuito che dagli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 165 del 2001 è ricavabile il principio, non derogabile dai contratti collettivi, per cui il parere preventivo e vincolante del Comitato dei Garanti sulle ipotesi di recesso proposte dalla PA nei confronti dei dirigenti pubblici riguarda il recesso per responsabilità dirigenziale e i soli casi di indissolubile intreccio fra quest’ultima e la responsabilità tipicamente disciplinare. Di qui, nella specie, un’interpretazione conservativa della contrattazione collettiva della dirigenza medica (per il quadriennio 1998-2001) che non richiede l’intervento del predetto Comitato nel recesso fondato sulla sola responsabilità disciplinare.
Testo Completo: Sentenza n. 8329 dell'8 aprile 2010
(Sezione Lavoro, Presidente F. Roselli, Relatore F. Curcuruto)
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La S.C. ha statuito che dagli artt. 21 e 22 del d.lgs. n. 165 del 2001 è ricavabile il principio, non derogabile dai contratti collettivi, per cui il parere preventivo e vincolante del Comitato dei Garanti sulle ipotesi di recesso proposte dalla PA nei confronti dei dirigenti pubblici riguarda il recesso per responsabilità dirigenziale e i soli casi di indissolubile intreccio fra quest’ultima e la responsabilità tipicamente disciplinare. Di qui, nella specie, un’interpretazione conservativa della contrattazione collettiva della dirigenza medica (per il quadriennio 1998-2001) che non richiede l’intervento del predetto Comitato nel recesso fondato sulla sola responsabilità disciplinare.
Testo Completo: Sentenza n. 8329 dell'8 aprile 2010
(Sezione Lavoro, Presidente F. Roselli, Relatore F. Curcuruto)
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