PROCESSO CIVILE – INAMMISSIBILITA’ DI INTERVENTO IN APPELLO PER RAGIONI MERAMENTE PROCESSUALI – COMPENSAZIONE DELLE SPESE
In tema di spese giudiziali, ove l’intervento effettuato in appello venga dichiarato inammissibile per ragioni meramente processuali, il provvedimento di compensazione delle spese assunto da parte dello stesso giudice del gravame va giustificato in riferimento al tipo di statuizione adottata, senza che si possa avere riguardo anche alle posizioni di carattere sostanziale implicate nella controversia.
Testo Completo: Sentenza n. 4251 del 22 febbraio 2010
(Sezione Seconda Civile, Presidente A. Mensitieri, Relatore S. Petitti)
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In tema di spese giudiziali, ove l’intervento effettuato in appello venga dichiarato inammissibile per ragioni meramente processuali, il provvedimento di compensazione delle spese assunto da parte dello stesso giudice del gravame va giustificato in riferimento al tipo di statuizione adottata, senza che si possa avere riguardo anche alle posizioni di carattere sostanziale implicate nella controversia.
Testo Completo: Sentenza n. 4251 del 22 febbraio 2010
(Sezione Seconda Civile, Presidente A. Mensitieri, Relatore S. Petitti)
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