PROCEDIMENTO CIVILE – ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI RINVIO RELATIVO AD OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – EFFETTI CONSEGUENTI
Le Sezioni unite hanno risolto il contrasto sul rapporto tra l’art. 393 c.p.c. e l’art. 653 c.p.c., con riferimento agli effetti conseguenti all’estinzione del giudizio di rinvio relativo ad un processo di opposizione a decreto ingiuntivo, statuendo la prevalenza del primo (con inefficacia definitiva del provvedimento monitorio) nel caso di cassazione riguardante sentenza di accoglimento (totale o parziale) dell’opposizione e la predominanza del secondo (con acquisto dell’esecutorietà definitiva da parte del decreto ingiuntivo) nell’ipotesi di intervenuta cassazione con rinvio concernente una sentenza di rigetto dell’opposizione ex art. 645 c.p.c.
Testo Completo: Sentenza n. 4071 del 22 febbraio 2010
(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore A. Nappi)
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Le Sezioni unite hanno risolto il contrasto sul rapporto tra l’art. 393 c.p.c. e l’art. 653 c.p.c., con riferimento agli effetti conseguenti all’estinzione del giudizio di rinvio relativo ad un processo di opposizione a decreto ingiuntivo, statuendo la prevalenza del primo (con inefficacia definitiva del provvedimento monitorio) nel caso di cassazione riguardante sentenza di accoglimento (totale o parziale) dell’opposizione e la predominanza del secondo (con acquisto dell’esecutorietà definitiva da parte del decreto ingiuntivo) nell’ipotesi di intervenuta cassazione con rinvio concernente una sentenza di rigetto dell’opposizione ex art. 645 c.p.c.
Testo Completo: Sentenza n. 4071 del 22 febbraio 2010
(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore A. Nappi)
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