FAMIGLIA – SEPARAZIONE DEI CONIUGI - GIUDICATO DELLA RELATIVA SENTENZA - CONDIZIONE DELL'AZIONE DELLA DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE LEGALE DEI BENI - CONFIGURABILITA' - CONSEGUENZE
La Corte, mutando il proprio precedente indirizzo, ha ritenuto che il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale (o di omologa di quella consensuale) non è condizione di procedibilità della domanda giudiziaria di scioglimento della comunione legale e relativa divisione dei beni, ma condizione dell'azione; di conseguenza, è sufficiente che tale condizione sussista al momento della pronuncia.
Testo Completo: Sentenza n. 4757 del 26 febbraio 2010
(Sezione Prima Civile, Presidente P. Vittoria, Relatore M. Dogliotti)
Condividi
La Corte, mutando il proprio precedente indirizzo, ha ritenuto che il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale (o di omologa di quella consensuale) non è condizione di procedibilità della domanda giudiziaria di scioglimento della comunione legale e relativa divisione dei beni, ma condizione dell'azione; di conseguenza, è sufficiente che tale condizione sussista al momento della pronuncia.
Testo Completo: Sentenza n. 4757 del 26 febbraio 2010
(Sezione Prima Civile, Presidente P. Vittoria, Relatore M. Dogliotti)
Condividi