RIFIUTI - EMERGENZA RIFIUTI REGIONE CAMPANIA - TRASPORTO ILLECITO DI RIFIUTI - QUALITA' DI IMPRENDITORE OD ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE - NECESSITA' - ESCLUSIONE
Con la decisione in esame, la Corte, in una fattispecie nella quale era stato contestato all’imputato di aver effettuato un’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali in difetto di titoli abilitativi (art. 6, lett. d), del D.L. 6.11.2008, n. 172, conv. con modd. in L. 30.12.2008, n. 210), ha affermato che, ai fini della sussistenza dell’elemento obiettivo del reato, non è richiesta la qualità di imprenditore in capo all’autore del trasporto abusivo né è necessaria un’organizzazione imprenditoriale.
Testo Completo: Sentenza n. 79 del 28 ottobre 2009 - depositata il 7 gennaio 2010
(Sezione Terza Penale, Presidente P. Onorato, Relatore M. Gentile)
Condividi
Con la decisione in esame, la Corte, in una fattispecie nella quale era stato contestato all’imputato di aver effettuato un’attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali in difetto di titoli abilitativi (art. 6, lett. d), del D.L. 6.11.2008, n. 172, conv. con modd. in L. 30.12.2008, n. 210), ha affermato che, ai fini della sussistenza dell’elemento obiettivo del reato, non è richiesta la qualità di imprenditore in capo all’autore del trasporto abusivo né è necessaria un’organizzazione imprenditoriale.
Testo Completo: Sentenza n. 79 del 28 ottobre 2009 - depositata il 7 gennaio 2010
(Sezione Terza Penale, Presidente P. Onorato, Relatore M. Gentile)
Condividi