DIRITTO D’AUTORE, MARCHI E BREVETTI – ABUSIVA DUPLICAZIONE DELLE OPERE CINEMATOGRAFICHE – DIRITTI DI UTILIZZAZIONE – DURATA
Con la decisione in oggetto la Corte a Sezioni Unite, risolvendo il contrasto formatosi in punto di computo del termine di durata dei diritti di utilizzazione delle opere cinematografiche, ha affermato, ribadendo l’indirizzo già espresso dalla III Sezione penale, che :
a) ai fini di detto calcolo il periodo di sospensione del termine per la tutela del diritto di autore, stabilito dal D. Lgs. C.p.S. n. 1430 del 1947 per i cittadini dei Paesi vincitori della seconda guerra mondiale in esecuzione del Trattato di pace di Parigi, non si cumula con il periodo di proroga stabilito, in precedenza, dal D. Lgs. lgt. n. 440 del 1945 (sicché il termine di durata ex art. 32 della legge n. 633 del 1941 operante anteriormente alla modifica operata dall’art.3 del Dpr n. 19 del 1978 non può oltrepassare complessivi trentasei anni dalla data di prima proiezione pubblica dell’opera);
b) il termine di durata di cinquant’anni, stabilito dal predetto art.3 del Dpr n. 19 del 1978 in luogo del precedente termine di anni trentasei, non si applica alle opere per le quali, all’entrata in vigore di detta norma, detta durata di anni trentasei sia già scaduta;
c) nel caso di opera cinematografica costituita da cartoni animati, la tutela del diritto di utilizzazione economica spettante al produttore prevista per le opere cinematografiche non si cumula con la tutela prevista per l'autore dei disegni impiegati per la realizzazione del cartone animato, sì che la scadenza del termine relativo al primo aspetto è sufficiente a determinare la caduta dell’opera in pubblico dominio.
Testo Completo: Sentenza n. 49783 del 24 settembre 2009 - depositata il 29 dicembre 2009
(Sezioni Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore A. Fiale)
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Con la decisione in oggetto la Corte a Sezioni Unite, risolvendo il contrasto formatosi in punto di computo del termine di durata dei diritti di utilizzazione delle opere cinematografiche, ha affermato, ribadendo l’indirizzo già espresso dalla III Sezione penale, che :
a) ai fini di detto calcolo il periodo di sospensione del termine per la tutela del diritto di autore, stabilito dal D. Lgs. C.p.S. n. 1430 del 1947 per i cittadini dei Paesi vincitori della seconda guerra mondiale in esecuzione del Trattato di pace di Parigi, non si cumula con il periodo di proroga stabilito, in precedenza, dal D. Lgs. lgt. n. 440 del 1945 (sicché il termine di durata ex art. 32 della legge n. 633 del 1941 operante anteriormente alla modifica operata dall’art.3 del Dpr n. 19 del 1978 non può oltrepassare complessivi trentasei anni dalla data di prima proiezione pubblica dell’opera);
b) il termine di durata di cinquant’anni, stabilito dal predetto art.3 del Dpr n. 19 del 1978 in luogo del precedente termine di anni trentasei, non si applica alle opere per le quali, all’entrata in vigore di detta norma, detta durata di anni trentasei sia già scaduta;
c) nel caso di opera cinematografica costituita da cartoni animati, la tutela del diritto di utilizzazione economica spettante al produttore prevista per le opere cinematografiche non si cumula con la tutela prevista per l'autore dei disegni impiegati per la realizzazione del cartone animato, sì che la scadenza del termine relativo al primo aspetto è sufficiente a determinare la caduta dell’opera in pubblico dominio.
Testo Completo: Sentenza n. 49783 del 24 settembre 2009 - depositata il 29 dicembre 2009
(Sezioni Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore A. Fiale)
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