DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CORRUZIONE DI FUNZIONARIO DI UNO STATO STRANIERO – RILEVANZA PENALE DELLA CONDOTTA – CONDIZIONI
La Corte ha affermato la rilevanza penale dei fatti di corruzione di funzionari di uno Stato estero solo in relazione alle condotte poste in essere dal corruttore dopo l’introduzione dell’art. 322 bis cod. pen. e sorrette dal dolo specifico di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. La Corte ha inoltre sottolineato che il giudice debba procedere anche d’ufficio all’accertamento delle norme di diritto straniero utili al fine di stabilire se il funzionario corrotto svolga funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio.
Testo Completo: Sentenza n. 49532 del 5 novembre 2009 - depositata il 23 dicembre 2009
(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore C. Citterio)
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La Corte ha affermato la rilevanza penale dei fatti di corruzione di funzionari di uno Stato estero solo in relazione alle condotte poste in essere dal corruttore dopo l’introduzione dell’art. 322 bis cod. pen. e sorrette dal dolo specifico di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali. La Corte ha inoltre sottolineato che il giudice debba procedere anche d’ufficio all’accertamento delle norme di diritto straniero utili al fine di stabilire se il funzionario corrotto svolga funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio.
Testo Completo: Sentenza n. 49532 del 5 novembre 2009 - depositata il 23 dicembre 2009
(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore C. Citterio)
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