REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO - DELITTI - IN GENERE - ATTI DI DISCRIMINAZIONE RAZZIALE OD ETNICA - PROPAGANDA - FATTISPECIE
La Corte ha stabilito che integra il delitto di cui all’art, 3, comma 1 lett. a) L. n. 654/1975, come mod. dalla legge n. 205/1993, la propaganda di idee basate sulla superiorità e l’odio razziale nei confronti di una comunità rom, effettuata attraverso l’affissione di manifesti contenenti le scritte “via gli zingari da casa nostra”,. Nella specie, i ricorrenti avevano sostenuto di aver agito per sostenere una battaglia per la legalità contro gli stranieri irregolari, motivatamente esclusa dai giudici di merito dal tenore dei messaggi contenuti nei manifesti e dal riferimento indiscriminato a tutti gli appartenenti ad un determinato gruppo etnico, così assumendo il carattere proprio del pregiudizio secondo cui tutti gli zingari sarebbero dediti ad attività criminose.
Testo Completo:
La Corte ha stabilito che integra il delitto di cui all’art, 3, comma 1 lett. a) L. n. 654/1975, come mod. dalla legge n. 205/1993, la propaganda di idee basate sulla superiorità e l’odio razziale nei confronti di una comunità rom, effettuata attraverso l’affissione di manifesti contenenti le scritte “via gli zingari da casa nostra”,. Nella specie, i ricorrenti avevano sostenuto di aver agito per sostenere una battaglia per la legalità contro gli stranieri irregolari, motivatamente esclusa dai giudici di merito dal tenore dei messaggi contenuti nei manifesti e dal riferimento indiscriminato a tutti gli appartenenti ad un determinato gruppo etnico, così assumendo il carattere proprio del pregiudizio secondo cui tutti gli zingari sarebbero dediti ad attività criminose.
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