DIRITTI REALI - DIRITTO DI SUPERFICIE E SERVITÙ “ALTIUS NON TOLLENDI” - CONTEMPORANEA COSTITUZIONE- CONFIGURABILITÀ – “VENDITA D’ARIA”
La S.C. ha ritenuto configurabile la contemporanea costituzione, a carico di uno stesso fondo e a favore di un medesimo soggetto, proprietario di un fondo contiguo, sia di un diritto di superficie che di una servitù "altius non tollendi", precisando che spetta al giudice di merito, nel ricercare la comune intenzione dei contraenti, accertare se la volontà delle parti sia stata quella di assicurare, con un siffatto assetto negoziale, una posizione di privilegio ad una parte rispetto ad un’altra, concretantesi nella facoltà di scegliere tra l’edificazione oppure nel mantenimento della visuale anche dopo che il diritto di superficie sia estinto per non uso. Tale indagine – ha affermato la Cassazione – deve essere particolarmente accurata in presenza di un contratto di "vendita d'aria", stipulato nella vigenza del precedente codice, che non contemplava il diritto di superficie; in tal caso, infatti, deve accertarsi se, in relazione al complessivo accordo relativo all’immobile oggetto della “vendita d’aria”, le parti abbiano inteso riferirsi soltanto alla cessione a fini edificatori dello spazio sovrastante l'immobile oppure porre a carico di questo anche ulteriori limitazioni del diritto di proprietà.
Testo Completo: Sentenza n. 24701 del 24 novembre 2009
(Sezione Seconda Civile, Presidente L. A. Rovelli, Relatore G. Scherillo)
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La S.C. ha ritenuto configurabile la contemporanea costituzione, a carico di uno stesso fondo e a favore di un medesimo soggetto, proprietario di un fondo contiguo, sia di un diritto di superficie che di una servitù "altius non tollendi", precisando che spetta al giudice di merito, nel ricercare la comune intenzione dei contraenti, accertare se la volontà delle parti sia stata quella di assicurare, con un siffatto assetto negoziale, una posizione di privilegio ad una parte rispetto ad un’altra, concretantesi nella facoltà di scegliere tra l’edificazione oppure nel mantenimento della visuale anche dopo che il diritto di superficie sia estinto per non uso. Tale indagine – ha affermato la Cassazione – deve essere particolarmente accurata in presenza di un contratto di "vendita d'aria", stipulato nella vigenza del precedente codice, che non contemplava il diritto di superficie; in tal caso, infatti, deve accertarsi se, in relazione al complessivo accordo relativo all’immobile oggetto della “vendita d’aria”, le parti abbiano inteso riferirsi soltanto alla cessione a fini edificatori dello spazio sovrastante l'immobile oppure porre a carico di questo anche ulteriori limitazioni del diritto di proprietà.
Testo Completo: Sentenza n. 24701 del 24 novembre 2009
(Sezione Seconda Civile, Presidente L. A. Rovelli, Relatore G. Scherillo)
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