CONTRATTI BANCARI - CASSETTE DI SICUREZZA - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA – CLAUSOLA LIMITATIVA DI TALE RESPONSABILITÀ - NULLITÀ - CONDIZIONI
In tema di contratto bancario per il servizio delle cassette di sicurezza, la clausola negoziale che limiti il risarcimento del danno da parte della banca (nella specie, per furto) nell'ambito del valore massimo dei beni introdotti nella cassetta, pur se tale valore sia ragguagliato a vari livelli di canone, senza che sia evidenziato preventivamente il divieto per il cliente di custodirvi valori eccedenti il pattuito, integra un patto di esonero di responsabilità, il quale é nullo, ai sensi dell'art. 1229, primo comma, cod. civ., nell'ipotesi in cui il danno derivi da colpa grave della banca, senza che tale clausola possa influire sulla limitazione quantitativa del danno risarcibile sotto il profilo della prevedibilità del danno stesso (art. 1225 cod. civ.).
Testo Completo:
Sentenza n. 20948 del 30 settembre 2009(Sezione Terza Civile, Presidente L. F. Di Nanni, Relatore G. Urban)
In tema di contratto bancario per il servizio delle cassette di sicurezza, la clausola negoziale che limiti il risarcimento del danno da parte della banca (nella specie, per furto) nell'ambito del valore massimo dei beni introdotti nella cassetta, pur se tale valore sia ragguagliato a vari livelli di canone, senza che sia evidenziato preventivamente il divieto per il cliente di custodirvi valori eccedenti il pattuito, integra un patto di esonero di responsabilità, il quale é nullo, ai sensi dell'art. 1229, primo comma, cod. civ., nell'ipotesi in cui il danno derivi da colpa grave della banca, senza che tale clausola possa influire sulla limitazione quantitativa del danno risarcibile sotto il profilo della prevedibilità del danno stesso (art. 1225 cod. civ.).
Testo Completo:
Sentenza n. 20948 del 30 settembre 2009(Sezione Terza Civile, Presidente L. F. Di Nanni, Relatore G. Urban)