SICILIA - POTESTA' LEGISLATIVA (COMPETENZA NORMATIVA) - ESCLUSIVA - IN GENERE - SANZIONI AMMINISTRATIVE
Nelle materie nelle quali l'art. 14 dello statuto speciale della Regione Siciliana, approvato con r.d. lgs. 15 maggio 1946, n. 455, prevede la potestà legislativa esclusiva - quali il commercio e l'ordinamento degli enti locali - le norme dell'ordinamento statale hanno efficacia soltanto se recepite dalla Regione con apposita legge regionale. Pertanto, poiché il potere di emettere sanzioni amministrative in materia di commercio è stato attribuito ai dirigenti amministrativi dall'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e tale norma non è stata ancora recepita nella legislazione regionale, in Sicilia il potere di emettere le predette sanzioni è ancora di spettanza del Sindaco, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 114 del 1998, testualmente recepito dalla legge regionale n. 28 del 1999.
Testo Completo: Sentenza n. 15957 del 7 luglio 2009
(Sezione Seconda Civile, Presidente A. Vella, Relatore E. Migliucci)
Nelle materie nelle quali l'art. 14 dello statuto speciale della Regione Siciliana, approvato con r.d. lgs. 15 maggio 1946, n. 455, prevede la potestà legislativa esclusiva - quali il commercio e l'ordinamento degli enti locali - le norme dell'ordinamento statale hanno efficacia soltanto se recepite dalla Regione con apposita legge regionale. Pertanto, poiché il potere di emettere sanzioni amministrative in materia di commercio è stato attribuito ai dirigenti amministrativi dall'art. 107 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e tale norma non è stata ancora recepita nella legislazione regionale, in Sicilia il potere di emettere le predette sanzioni è ancora di spettanza del Sindaco, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. n. 114 del 1998, testualmente recepito dalla legge regionale n. 28 del 1999.
Testo Completo: Sentenza n. 15957 del 7 luglio 2009
(Sezione Seconda Civile, Presidente A. Vella, Relatore E. Migliucci)