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venerdì 7 agosto 2009

ESECUZIONE - PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE EMESSO AI SENSI DELL'ART. 125 DISP. ATT. COD. PROC. PEN. - CONTRABBANDO DOGANALE - CONFISCA OBBLIGATORIA -

ESECUZIONE - PROVVEDIMENTO DI ARCHIVIAZIONE EMESSO AI SENSI DELL'ART. 125 DISP. ATT. COD. PROC. PEN. - CONTRABBANDO DOGANALE - CONFISCA OBBLIGATORIA - AMMISSIBILITA'
Con la decisione in esame la Suprema Corte ha affermato che la confisca delle cose oggetto di contrabbando doganale prescinde dall’accertamento della responsabilità penale è può essere adottata non solo nel caso in cui sia pronunciata l’assoluzione od il proscioglimento dell’indagato per cause che non incidono sulla materialità del fatto e non interrompono il rapporto tra la cosa ed il reato, ma anche nel caso in cui, ricorrendo l’ipotesi di cui all’art. 125 disp. att. cod. proc. pen., la sussistenza del reato venga esclusa con il provvedimento di archiviazione, essendo comunque garantita in tal caso all’indagato la possibilità di interloquire sull’applicazione della confisca in sede di incidente di esecuzione mediante il giudizio di opposizione di cui agli artt. 676 e 667, comma quarto, cod. proc. pen..

Testo Completo:
Sentenza n. 28508 del 4 giugno 2009 - depositata il 13 luglio 2009(Sezione Terza Penale, Presidente P. L. Onorato, Relatore A. M. Lombardi)