SANZIONI AMMINISTRATIVE - AFFISSIONE ABUSIVA DI MANIFESTI PUBBLICITARI – RESPONSABILITA’ SOLIDALE DELLA PERSONA GIURIDICA – CONDIZIONI
In tema di sanzioni amministrative emesse, ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. 15 novembre 1993 n. 507, per l'affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, deve ritenersi che la responsabilità solidale della persona giuridica - o dell'ente privo di personalità giuridica, nel caso di violazione commessa dal rappresentante o dal dipendente degli enti medesimi, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze - consente di includere nell'ambito applicativo della norma non soltanto i casi in cui il soggetto sia legato alla persona giuridica o all'ente da un formale rapporto organico ovvero da un rapporto di lavoro subordinato, ma anche tutti i casi in cui i rapporti siano caratterizzati in termini di affidamento (inteso come materiale consegna all'autore della violazione del materiale pubblicitario) o di avvalimento (inteso come attività di cui il committente profitta), a condizione, però, che l'attività pubblicitaria sia sicuramente riconducibile all'iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione (rimasto ignoto nella specie) ed ente o persona giuridica opponente, restando comunque escluso che il beneficiario del messaggio pubblicitario sia solidalmente responsabile della violazione per il solo fatto di averne tratto giovamento.
Testo Completo:
Sentenza n. 13770 del 12 giugno 2009(Sezione Seconda Civile, Presidente G. Settimj, Relatore P. D'Ascola)
In tema di sanzioni amministrative emesse, ai sensi dell'art. 24 del d. lgs. 15 novembre 1993 n. 507, per l'affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, deve ritenersi che la responsabilità solidale della persona giuridica - o dell'ente privo di personalità giuridica, nel caso di violazione commessa dal rappresentante o dal dipendente degli enti medesimi, nell'esercizio delle proprie funzioni o incombenze - consente di includere nell'ambito applicativo della norma non soltanto i casi in cui il soggetto sia legato alla persona giuridica o all'ente da un formale rapporto organico ovvero da un rapporto di lavoro subordinato, ma anche tutti i casi in cui i rapporti siano caratterizzati in termini di affidamento (inteso come materiale consegna all'autore della violazione del materiale pubblicitario) o di avvalimento (inteso come attività di cui il committente profitta), a condizione, però, che l'attività pubblicitaria sia sicuramente riconducibile all'iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione (rimasto ignoto nella specie) ed ente o persona giuridica opponente, restando comunque escluso che il beneficiario del messaggio pubblicitario sia solidalmente responsabile della violazione per il solo fatto di averne tratto giovamento.
Testo Completo:
Sentenza n. 13770 del 12 giugno 2009(Sezione Seconda Civile, Presidente G. Settimj, Relatore P. D'Ascola)