RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE - LESIONE PSICHICA CAUSATA DA VIOLENZA SESSUALE SU PERSONA MINORENNE - CRITERI DI LIQUIDAZIONE
Con la sentenza n. 13530 del 2009 la Corte di cassazione è stata chiamata ad occuparsi dei criteri con i quali il giudice di merito aveva liquidato il danno non patrimoniale patito da una bambina, di 9 anni all’epoca dei fatti, per avere subìto ripetute violenze di tipo sessuale. Il giudice di merito, condividendo le indicazioni del consulente di ufficio, aveva ridotto la liquidazione del danno biologico compiuta dal giudice di primo grado, sul presupposto che non vi era alcuna certezza del fatto che il lieve disturbo psichico manifestato dalla vittima al momento dell’esame peritale (molti anni dopo i fatti) fosse causalmente ricollegabile alla violenza patita tempo addietro. La Corte ha cassato con rinvio tale decisione, affermando tre importanti principi:(a) il primo principio affermato è che il giudice di merito, pur dovendo liquidare in modo unitario ed omnicomprensivo il danno non patrimoniale, nella propria motivazione deve dare conto delle singole poste economiche di danno prese in considerazione, quali ad esempio il danno alla persona e la sofferenza morale da reato; (b) il secondo principio è che la liquidazione del danno da reato non deve essere necessariamente una aliquota di quanto liquidato a titolo di danno biologico, ma può consistere in una somma maggiore o minore, a seconda dei casi, secondo la prudente valutazione del giudice; (c) il terzo principio è che per stabilire la sussistenza di un valido nesso causale tra un fatto illecito “shockante” ed una conseguenze infermità psichica non è necessario accertare che, senza l’illecito, l’infermità non si sarebbe prodotta con assoluta certezza, ma è sufficiente potere ritenere che, in assenza del primo, la seconda non si sarebbe verificata con ragionevole probabilità.
Testo Completo:
Sentenza n. 13530 del 19 maggio 2009(Sezione Terza Civile, Presidente G. B. Pezzi, Relatore N. Fico)
Con la sentenza n. 13530 del 2009 la Corte di cassazione è stata chiamata ad occuparsi dei criteri con i quali il giudice di merito aveva liquidato il danno non patrimoniale patito da una bambina, di 9 anni all’epoca dei fatti, per avere subìto ripetute violenze di tipo sessuale. Il giudice di merito, condividendo le indicazioni del consulente di ufficio, aveva ridotto la liquidazione del danno biologico compiuta dal giudice di primo grado, sul presupposto che non vi era alcuna certezza del fatto che il lieve disturbo psichico manifestato dalla vittima al momento dell’esame peritale (molti anni dopo i fatti) fosse causalmente ricollegabile alla violenza patita tempo addietro. La Corte ha cassato con rinvio tale decisione, affermando tre importanti principi:(a) il primo principio affermato è che il giudice di merito, pur dovendo liquidare in modo unitario ed omnicomprensivo il danno non patrimoniale, nella propria motivazione deve dare conto delle singole poste economiche di danno prese in considerazione, quali ad esempio il danno alla persona e la sofferenza morale da reato; (b) il secondo principio è che la liquidazione del danno da reato non deve essere necessariamente una aliquota di quanto liquidato a titolo di danno biologico, ma può consistere in una somma maggiore o minore, a seconda dei casi, secondo la prudente valutazione del giudice; (c) il terzo principio è che per stabilire la sussistenza di un valido nesso causale tra un fatto illecito “shockante” ed una conseguenze infermità psichica non è necessario accertare che, senza l’illecito, l’infermità non si sarebbe prodotta con assoluta certezza, ma è sufficiente potere ritenere che, in assenza del primo, la seconda non si sarebbe verificata con ragionevole probabilità.
Testo Completo:
Sentenza n. 13530 del 19 maggio 2009(Sezione Terza Civile, Presidente G. B. Pezzi, Relatore N. Fico)