REATO – ELEMENTO SOGGETTIVO – COLPA – CONFLITTO DI DOVERI – SCELTA DEL DOVERE DA DISATTENDERE – CRITERIO
La Corte ha chiarito che, in caso di conflitto tra doveri collocabili in un definito ordine gerarchico tra loro, all’agente non possono essere addebitate a titolo di colpa le conseguenze derivanti dalla violazione dell’obbligo cautelare attinente alla tutela del bene giuridico di rango inferiore posta in essere per soddisfare le esigenze di cautela connesse all’interesse di rango superiore. (Nella fattispecie i giudici di legittimità hanno considerato corretta la scelta operata da alcuni agenti della polizia stradale che, disattendendo l’ordine impartito dalla centrale operativa di posizionarsi all’ingresso di una galleria per segnalare il pericolo derivante da una forte grandinata, si erano recati all’uscita della medesima galleria per soccorrere i feriti di un incidente stradale e ai quali, per tale motivo, era stata invece addebitata per colpa la morte di un automobilista avvenuta per la concretizzazione del rischio che avevano omesso di segnalare).
Testo Completo:
Sentenza n. 15869 del 3 febbraio 2009 - depositata il 15 aprile 2009(Sezione Quarta Penale, Presidente C. G. Brusco, Relatore R. M. Blaiotta)
La Corte ha chiarito che, in caso di conflitto tra doveri collocabili in un definito ordine gerarchico tra loro, all’agente non possono essere addebitate a titolo di colpa le conseguenze derivanti dalla violazione dell’obbligo cautelare attinente alla tutela del bene giuridico di rango inferiore posta in essere per soddisfare le esigenze di cautela connesse all’interesse di rango superiore. (Nella fattispecie i giudici di legittimità hanno considerato corretta la scelta operata da alcuni agenti della polizia stradale che, disattendendo l’ordine impartito dalla centrale operativa di posizionarsi all’ingresso di una galleria per segnalare il pericolo derivante da una forte grandinata, si erano recati all’uscita della medesima galleria per soccorrere i feriti di un incidente stradale e ai quali, per tale motivo, era stata invece addebitata per colpa la morte di un automobilista avvenuta per la concretizzazione del rischio che avevano omesso di segnalare).
Testo Completo:
Sentenza n. 15869 del 3 febbraio 2009 - depositata il 15 aprile 2009(Sezione Quarta Penale, Presidente C. G. Brusco, Relatore R. M. Blaiotta)