ISCRIZIONE DELLA CAUSA A RUOLO – VIZI IMPLICANTI NULLITA’ – PRESUPPOSTI
I vizi dell'iscrizione della causa a ruolo di una causa, ove si risolvano in un semplice errore materiale nell'indicazione del nome dell'attore, riportato nel ruolo generale degli affari civili o nella rubrica alfabetica tenuta dal cancelliere, non determinano nullità processuali, con particolare riguardo al caso in cui siano riferibili ad un errore che, in quanto agevolmente riconoscibile, non preclude alla parte destinataria della notificazione dell'atto di citazione di individuare ugualmente, attraverso un esame diligente dei suddetti registri, la causa iscritta a ruolo. Pertanto, tali vizi risultano idonei a comportare l'invalidità dell'iscrizione stessa e del conseguente successivo corso del giudizio solo quando implicano violazione del diritto di difesa e del correlato principio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha cassato con rinvio l'impugna sentenza con cui il giudice di pace aveva deciso la causa nel merito ed escluso la nullità della relativa iscrizione a ruolo, nella cui nota il cognome dell'attore era stato indicato come "Marigliano" anziché "Magliano", malgrado tale errore non potesse essere conosciuto dalla convenuta, avendo il cancelliere, sull'istanza della stessa, certificato che non risultava iscritta a ruolo alcuna causa proposta dal Magliano nei suoi confronti, così determinando la sua scelta di non costituirsi in giudizio).
Testo Completo:
Sentenza n. 13528 dell'11 giugno 2009(Sezione Terza Civile, Presidente S. Senese, Relatore A. Amendola)
I vizi dell'iscrizione della causa a ruolo di una causa, ove si risolvano in un semplice errore materiale nell'indicazione del nome dell'attore, riportato nel ruolo generale degli affari civili o nella rubrica alfabetica tenuta dal cancelliere, non determinano nullità processuali, con particolare riguardo al caso in cui siano riferibili ad un errore che, in quanto agevolmente riconoscibile, non preclude alla parte destinataria della notificazione dell'atto di citazione di individuare ugualmente, attraverso un esame diligente dei suddetti registri, la causa iscritta a ruolo. Pertanto, tali vizi risultano idonei a comportare l'invalidità dell'iscrizione stessa e del conseguente successivo corso del giudizio solo quando implicano violazione del diritto di difesa e del correlato principio di effettività del contraddittorio, di rilevanza costituzionale. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, ha cassato con rinvio l'impugna sentenza con cui il giudice di pace aveva deciso la causa nel merito ed escluso la nullità della relativa iscrizione a ruolo, nella cui nota il cognome dell'attore era stato indicato come "Marigliano" anziché "Magliano", malgrado tale errore non potesse essere conosciuto dalla convenuta, avendo il cancelliere, sull'istanza della stessa, certificato che non risultava iscritta a ruolo alcuna causa proposta dal Magliano nei suoi confronti, così determinando la sua scelta di non costituirsi in giudizio).
Testo Completo:
Sentenza n. 13528 dell'11 giugno 2009(Sezione Terza Civile, Presidente S. Senese, Relatore A. Amendola)