TESTAMENTO - CONDIZIONE - DI MATRIMONIO - ILLICEITA' - COAZIONE DI DIRITTI FONDAMENTALI - SUSSISTENZA
La condizione, apposta ad una disposizione testamentaria, che subordini l'efficacia della stessa alla circostanza che l'istituito contragga matrimonio, è ricompresa nella previsione dell'art. 634 cod. civ. ed è, pertanto, illecita, in quanto contraria al principio della libertà matrimoniale tutelato dagli artt. 2 e 29 della Costituzione. Essa, pertanto, si considera non apposta, salvo che non abbia costituito l'unico motivo determinante della volontà del testatore, nel qual caso rende nulla la disposizione testamentaria.
Testo Completo:
Sentenza n. 8941 del 15 aprile 2009(Sezione Seconda Civile, Presidente A. Elefante, Relatore M. R. San Giorgio)
La condizione, apposta ad una disposizione testamentaria, che subordini l'efficacia della stessa alla circostanza che l'istituito contragga matrimonio, è ricompresa nella previsione dell'art. 634 cod. civ. ed è, pertanto, illecita, in quanto contraria al principio della libertà matrimoniale tutelato dagli artt. 2 e 29 della Costituzione. Essa, pertanto, si considera non apposta, salvo che non abbia costituito l'unico motivo determinante della volontà del testatore, nel qual caso rende nulla la disposizione testamentaria.
Testo Completo:
Sentenza n. 8941 del 15 aprile 2009(Sezione Seconda Civile, Presidente A. Elefante, Relatore M. R. San Giorgio)