REATO – CAUSE DI ESTINZIONE DELLA PENA – INDULTO – REVOCA – REATO CONTINUATO – DISCIPLINA
Chiamate a decidere "se ai fini della revoca dell'indulto ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 394/90 – in caso di condanna per vari reati uniti dal vincolo della continuazione – alcuni (tra i quali il più grave) consumati prima della scadenza del termine per la fruizione del beneficio ed altri successivamente, nei cinque anni dall'entrata in vigore del provvedimento di clemenza – si debba avere riguardo alla pena in concreto irrogata, a titolo di aumento ex art. 81 c. 2 c.p., per ciascun reato ovvero alla sanzione edittale minima per essi prevista, con massima riduzione consentita da eventuali circostanze attenuanti", le Sezioni Unite, accogliendo l'orientamento in precedenza minoritario, hanno affermato che la pena per il reato (od i reati) satellite, suscettibile di comportare la revoca dell'indulto e quindi di precluderne l'applicazione, va individuata nell'aumento inflitto a titolo di continuazione per ognuno di questi, spettando al giudice dell'esecuzione interpretare sul punto il giudicato, qualora in sede di cognizione siano state omesse le singole specificazioni.Il Supremo Collegio ha valorizzato, oltre la ratio di favore dell’istituto, il dato testuale rappresentato dalla circostanza che l'art. 4 DPR 394/90, disciplinando la revocabilità dell'indulto, usi l'espressione "riporti condanna", il che evoca il concetto di pena inflitta dal giudice, ponendosi peraltro in linea con un recente orientamento delle stesse Sezioni Unite (sent. 26.3.2009) che, chiamate a risolvere un contrasto sorto in relazione a fattispecie ove, essendo intervenuta sentenza di condanna non definitiva per un reato continuato, si discuteva circa l'eventuale dichiarazione di inefficacia ex art. 300 co. 4 c.p.p. della custodia cautelare applicata solo per il reato meno grave, hanno ritenuto che, per stabilire "l'entità della pena irrogata", alla quale commisurare la durata della custodia già subita, occorre considerare l'aumento concretamente inflitto ai sensi dell'art. 81 c.p..
Testo Completo:
Sentenza n. 21501 del 23 aprile 2009 - depositata il 22 maggio 2009
(Sezione Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore G. Ferrua)
Chiamate a decidere "se ai fini della revoca dell'indulto ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 394/90 – in caso di condanna per vari reati uniti dal vincolo della continuazione – alcuni (tra i quali il più grave) consumati prima della scadenza del termine per la fruizione del beneficio ed altri successivamente, nei cinque anni dall'entrata in vigore del provvedimento di clemenza – si debba avere riguardo alla pena in concreto irrogata, a titolo di aumento ex art. 81 c. 2 c.p., per ciascun reato ovvero alla sanzione edittale minima per essi prevista, con massima riduzione consentita da eventuali circostanze attenuanti", le Sezioni Unite, accogliendo l'orientamento in precedenza minoritario, hanno affermato che la pena per il reato (od i reati) satellite, suscettibile di comportare la revoca dell'indulto e quindi di precluderne l'applicazione, va individuata nell'aumento inflitto a titolo di continuazione per ognuno di questi, spettando al giudice dell'esecuzione interpretare sul punto il giudicato, qualora in sede di cognizione siano state omesse le singole specificazioni.Il Supremo Collegio ha valorizzato, oltre la ratio di favore dell’istituto, il dato testuale rappresentato dalla circostanza che l'art. 4 DPR 394/90, disciplinando la revocabilità dell'indulto, usi l'espressione "riporti condanna", il che evoca il concetto di pena inflitta dal giudice, ponendosi peraltro in linea con un recente orientamento delle stesse Sezioni Unite (sent. 26.3.2009) che, chiamate a risolvere un contrasto sorto in relazione a fattispecie ove, essendo intervenuta sentenza di condanna non definitiva per un reato continuato, si discuteva circa l'eventuale dichiarazione di inefficacia ex art. 300 co. 4 c.p.p. della custodia cautelare applicata solo per il reato meno grave, hanno ritenuto che, per stabilire "l'entità della pena irrogata", alla quale commisurare la durata della custodia già subita, occorre considerare l'aumento concretamente inflitto ai sensi dell'art. 81 c.p..
Testo Completo:
Sentenza n. 21501 del 23 aprile 2009 - depositata il 22 maggio 2009
(Sezione Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore G. Ferrua)