REATO – ELEMENTO PSICOLOGICO – DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE – DIFFERENZA
Sul ricorso presentato dal pubblico ministero avverso la decisione del giudice di merito, che aveva qualificato come omicidio colposo e non volontario con dolo eventuale il fatto dell’uccisione di un pedone investito dal veicolo condotto da soggetto in stato d’ebbrezza e che viaggiava a velocità sostenuta in un centro urbano, la Corte, nel confermare tale decisione, ha ribadito che il dolo eventuale si differenzia dalla colpa cosciente per la previsione dell’evento come concretamente e non solo astrattamente realizzabile, talchè, in mancanza dell’autonoma prova di tale circostanza, non è possibile ritenere che l’agente abbia voluto l’evento, a meno di non voler affermare sempre l’esistenza di un dolo in re ipsa per il solo fatto della consumazione di una condotta rimproverabile.
Testo Completo:
Sentenza n. 13083 del 10 febbraio 2009 – depositata il 25 marzo 2009(Sezione Quarta Penale, Presidente P. Mocali, Relatore F.Marzano)
Sul ricorso presentato dal pubblico ministero avverso la decisione del giudice di merito, che aveva qualificato come omicidio colposo e non volontario con dolo eventuale il fatto dell’uccisione di un pedone investito dal veicolo condotto da soggetto in stato d’ebbrezza e che viaggiava a velocità sostenuta in un centro urbano, la Corte, nel confermare tale decisione, ha ribadito che il dolo eventuale si differenzia dalla colpa cosciente per la previsione dell’evento come concretamente e non solo astrattamente realizzabile, talchè, in mancanza dell’autonoma prova di tale circostanza, non è possibile ritenere che l’agente abbia voluto l’evento, a meno di non voler affermare sempre l’esistenza di un dolo in re ipsa per il solo fatto della consumazione di una condotta rimproverabile.
Testo Completo:
Sentenza n. 13083 del 10 febbraio 2009 – depositata il 25 marzo 2009(Sezione Quarta Penale, Presidente P. Mocali, Relatore F.Marzano)