L’appello avverso le sentenze emesse dal giudice di pace nei giudizi in cui è parte una amministrazione dello Stato, ex art. 23, legge n. 689/1981, si propone al Tribunale del luogo in cui ha sede l’Avvocatura della Stato.
Cassazione civile sez. III, 14 gennaio 2009, n. 579
CONSIDERATO IN FATTO
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori:“Il relatore Cons. Dott. Antonio Segreto.
CONSIDERATO IN FATTO
che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori:“Il relatore Cons. Dott. Antonio Segreto.
Letti gli atti depositati.
OSSERVA IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza depositata il 4.2.2008, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a decidere sull’appello proposto dalla Prefettura di Livorno avverso la sentenza del giudice di pace di Livorno nel giudizio instaurato da R. L. contro la Prefettura, per risarcimento dei danni da sospensione illegittima della patente sul rilievo che il primo giudice si trovava nel circondario del tribunale di Livorno.La Prefettura ha proposto regolamento di competenza, assumendo che nella fattispecie la competenza territoriale va determinata sulla base dell’art. 25 c.p.c., con conseguente competenza del tribunale di Firenze.2. Va dichiarata la competenza del tribunale di Firenze. La L. n. 374 del 1991, art. 39, statuisce che in tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni conciliatore, giudice conciliatore e vice conciliatore ovvero ufficio di conciliazione, queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni giudice di pace e ufficio del giudice di pace.Ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 7, le norme ordinarie di competenza rimangono ferme, anche quando sia in causa un’Amministrazione dello Stato, per i giudizi innanzi ai Pretori ed ai Conciliatori, nonchè per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari e a quelli di cui all’art. 873 del codice di commercio e art. 94 cod. proc. civ.. Rimangono ferme inoltre nei casi di volontario intervento in causa di una Amministrazione dello Stato e nei giudizi di opposizione di terzo. L’appello dalle sentenze dei Pretori e dalle sentenze dei Tribunali pronunciate nei giudizi suddetti, è proposto rispettivamente innanzi al Tribunale ed alla Corte d’appello del luogo dove ha sede l’Avvocatura dello Stato nel cui distretto le sentenze furono pronunciate.3. La disposizione di cui all’art. 7, comma 1, relativamente ai giudizi davanti al giudice di pace (già ai giudizi davanti ai conciliatori)rappresenta una applicazione coerente del principio fissato dall’art. 6 dello stesso testo normativo, secondo cui la competenza per le cause, nelle quali è parte un’amministrazione dello Stato, spetta al tribunale o alla Corte d’Appello del luogo dove ha sede l’ufficio dell’avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il tribunale o la Corte d’Appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, per cui da alcuni il precetto relativo all’esclusione del privilegium fisci per i giudizi davanti al giudice di pace è apparso superfluo, essendo il foro erariale limitato, come principio generale, solo al tribunale ed alla Corte di appello.4. Il R.D. n. 1611 del 1933, art. 7, comma 2, riconferma il foro erariale in sede di appello avverso le sentenze del pretore e del tribunale emesse nei giudizi di cui al comma 1.Nulla dice in merito all’appello avverso le sentenze del giudice laico (attualmente giudice di pace), ma l’omissione si spiega, secondo la condivisibile dottrina, con il fatto che la disciplina vigente all’epoca del R.D. n. 1611 del 1933, attribuiva tali impugnazioni al pretore, con conseguente esclusione del foro dello Stato.Alla luce del novellato art. 341 c.p.c., stante il quale l’appello avverso le pronunzie del giudice di pace si propone al tribunale, appare legittimo individuare tale giudice secondo il principio generale di cui all’art. 6 del r.d., in assenza di una norma derogatrice di tale principio allorchè il tribunale decida quale giudice di appello (senza la necessità di giungere allo stesso risultato attraverso un’interpretazione estensiva del R.D. n. 1611 del 1933, art. 7, comma 2,, sostenuta da parte della dottrina).5. Ne consegue che competente territorialmente per l’appello avverso le sentenze del giudice di pace emesse nei confronti dello Stato è il tribunale del luogo ove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.Nella fattispecie si tratta del Tribunale di Firenze”.Ritenuto:che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;che conseguentemente va dichiarata la competenza territoriale del tribunale di Firenze;che esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo regolamento.
P.Q.M.
visto l’art. 375 c.p.c..Dichiara la competenza del tribunale di Firenze. Compensa tra le parti le spese di questo regolamento.Così deciso in Roma, il 27 novembre 2008.Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2009
OSSERVA IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Firenze, con sentenza depositata il 4.2.2008, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a decidere sull’appello proposto dalla Prefettura di Livorno avverso la sentenza del giudice di pace di Livorno nel giudizio instaurato da R. L. contro la Prefettura, per risarcimento dei danni da sospensione illegittima della patente sul rilievo che il primo giudice si trovava nel circondario del tribunale di Livorno.La Prefettura ha proposto regolamento di competenza, assumendo che nella fattispecie la competenza territoriale va determinata sulla base dell’art. 25 c.p.c., con conseguente competenza del tribunale di Firenze.2. Va dichiarata la competenza del tribunale di Firenze. La L. n. 374 del 1991, art. 39, statuisce che in tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni conciliatore, giudice conciliatore e vice conciliatore ovvero ufficio di conciliazione, queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni giudice di pace e ufficio del giudice di pace.Ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 7, le norme ordinarie di competenza rimangono ferme, anche quando sia in causa un’Amministrazione dello Stato, per i giudizi innanzi ai Pretori ed ai Conciliatori, nonchè per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari e a quelli di cui all’art. 873 del codice di commercio e art. 94 cod. proc. civ.. Rimangono ferme inoltre nei casi di volontario intervento in causa di una Amministrazione dello Stato e nei giudizi di opposizione di terzo. L’appello dalle sentenze dei Pretori e dalle sentenze dei Tribunali pronunciate nei giudizi suddetti, è proposto rispettivamente innanzi al Tribunale ed alla Corte d’appello del luogo dove ha sede l’Avvocatura dello Stato nel cui distretto le sentenze furono pronunciate.3. La disposizione di cui all’art. 7, comma 1, relativamente ai giudizi davanti al giudice di pace (già ai giudizi davanti ai conciliatori)rappresenta una applicazione coerente del principio fissato dall’art. 6 dello stesso testo normativo, secondo cui la competenza per le cause, nelle quali è parte un’amministrazione dello Stato, spetta al tribunale o alla Corte d’Appello del luogo dove ha sede l’ufficio dell’avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il tribunale o la Corte d’Appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie, per cui da alcuni il precetto relativo all’esclusione del privilegium fisci per i giudizi davanti al giudice di pace è apparso superfluo, essendo il foro erariale limitato, come principio generale, solo al tribunale ed alla Corte di appello.4. Il R.D. n. 1611 del 1933, art. 7, comma 2, riconferma il foro erariale in sede di appello avverso le sentenze del pretore e del tribunale emesse nei giudizi di cui al comma 1.Nulla dice in merito all’appello avverso le sentenze del giudice laico (attualmente giudice di pace), ma l’omissione si spiega, secondo la condivisibile dottrina, con il fatto che la disciplina vigente all’epoca del R.D. n. 1611 del 1933, attribuiva tali impugnazioni al pretore, con conseguente esclusione del foro dello Stato.Alla luce del novellato art. 341 c.p.c., stante il quale l’appello avverso le pronunzie del giudice di pace si propone al tribunale, appare legittimo individuare tale giudice secondo il principio generale di cui all’art. 6 del r.d., in assenza di una norma derogatrice di tale principio allorchè il tribunale decida quale giudice di appello (senza la necessità di giungere allo stesso risultato attraverso un’interpretazione estensiva del R.D. n. 1611 del 1933, art. 7, comma 2,, sostenuta da parte della dottrina).5. Ne consegue che competente territorialmente per l’appello avverso le sentenze del giudice di pace emesse nei confronti dello Stato è il tribunale del luogo ove ha sede l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.Nella fattispecie si tratta del Tribunale di Firenze”.Ritenuto:che il Collegio condivide i motivi in fatto e diritto esposti nella relazione;che conseguentemente va dichiarata la competenza territoriale del tribunale di Firenze;che esistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo regolamento.
P.Q.M.
visto l’art. 375 c.p.c..Dichiara la competenza del tribunale di Firenze. Compensa tra le parti le spese di questo regolamento.Così deciso in Roma, il 27 novembre 2008.Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2009