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mercoledì 4 marzo 2009

CITTADINANZA - RICHIEDENTE NATO ALL'ESTERO DA FIGLIO DI DONNA ITALIANA CONIUGATA CON STRANIERO - PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA DELL'ASCENDENTE

CITTADINANZA - RICHIEDENTE NATO ALL'ESTERO DA FIGLIO DI DONNA ITALIANA CONIUGATA CON STRANIERO - PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA DELL'ASCENDENTE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLA L. N. 555 DEL 1912 - AMBITO DI APPLICAZIONE
Le Sezioni Unite, mutando orientamento rispetto alla pronuncia n. 3331 del 2004, hanno stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all’estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio. Pur condividendo il principio dell’incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria d’incostituzionalità delle norme precostituzionali produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l’entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l’estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell’ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l’effetto perdurante anche dopo l’entrata in vigore della Costituzione dell’ illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.

Testo Completo:
Sentenza n. 4466 del 25 febbraio 2009
(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore F. Forte)