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mercoledì 18 febbraio 2009

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DI CASSAZIONE - IN GENERE – SPESE DEL PROCEDIMENTO PER LA SOSPENSIONE DELLA SENTENZA DI APPELLO - LIQUIDAZIONE

In tema di spese processuali, fra le spese del giudizio di Cassazione vanno liquidate, ove richieste dall’interessato con specifica e documentata istanza - che deve comprendere gli atti relativi, da prodursi nel rispetto del secondo comma dell’art. 372 cod. proc. civ. – anche quelle inerenti al procedimento per la sospensione della sentenza impugnata, di cui all’art. 373 cod. proc. civ.. Ciò, salvo il caso di accoglimento del ricorso e rimessione da parte della Corte al giudice di rinvio della statuizione sulle spese del giudizio in cassazione, nella quale eventualità anche le spese del detto procedimento si intendono rimesse al giudice del rinvio.

Testo Completo:
Sentenza n. 3341 dell' 11 febbraio 2009(Sezione Terza Civile, Presidente L. F. Di Nanni, Relatore R. Frasca)