Ove lavoratori dipendenti da più imprese siano presenti sul medesimo teatro lavorativo nel quale i rischi lavorativi interferiscono con l'opera o con il risultato dell'opera di altri soggetti (lavoratori dipendenti o autonomi) e concorrono a configurare l'ambiente di lavoro (ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.P.R n. 547 del 1955), ciascun datore di lavoro è obbligato, ai sensi dell' articolo 2087 c.c., ad informarsi dei rischi derivanti dall'opera o dal risultato dell'opera degli altri attori sul medesimo teatro lavorativo e a dare le conseguenti informazioni e istruzioni ai propri dipendenti, l’applicazione di tale principio non subendo attenuazioni per la notorietà dell’impresa presso la quale il dipendente è inviato a lavorare per una presunta maggiore osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni.
Testo Completo:
Sentenza n. 45 del 7 gennaio 2009(Sezione Lavoro, Presidente E. Mercurio, Relatore A. De Matteis)
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Sentenza n. 45 del 7 gennaio 2009(Sezione Lavoro, Presidente E. Mercurio, Relatore A. De Matteis)