Sentenza n. 3532 del 13 febbraio 2009
La S.C. ha escluso che le spese di spedizione della fattura relative al consumo telefonico possano rientrare tra quelle relative alla “emissione della fattura” ed ai “conseguenti adempimenti e formalità” (spese che la disciplina dell’IVA, di cui al d.P.R. n. 633 del 1972, prevede che gravino sull’impresa telefonica, escludendole dalla base imponibile), ed ha rimesso al giudice di rinvio di valutare se sia valida la clausola contrattuale che addossi al cliente tali spese di spedizione della fattura.